Il Regolamento (EU) 2023/2405 del Palamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile, in breve “ReFuelEU Aviation”, prevede che ciascun Stato Membro si doti di un’Autorità Nazionale Competente (ANC) per la implementazione delle disposizioni in esso contenute.
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha indicato in Enac l’Autorità Competente per l’Italia e pertanto è affidato all’Enac il compito di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di legge da parte di operatori aerei, fornitori di carburanti per l’aviazione ed enti di gestione degli aeroporti, facendo uso degli strumenti messi a disposizione dalla DG-MOVE, anche tramite EASA.
A tale scopo, l’Enac si è strutturato ulteriormente attraverso l’istituzione all’interno della Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile (OAM) dell’“Ufficio Autorità Nazionale Competente RefuelEU Aviation”, quale struttura organizzativa preposta alla definizione e all’implementazione dei processi necessari per la corretta implementazione del Regolamento “ReFuelEU Aviation”. Questi sono riassunti come segue:

PROCESSO OBIETTIVI RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO
Reporting Verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione da parte di fornitori
di carburanti per l’aviazione e operatori aerei soggetti ad obbligo,
contribuendo all’aggiornamento annuale delle liste dei soggetti
obbligati e degli “Aeroporti dell’Unione”
Art. 8, 9, 10
Sanzioni Comminare le sanzioni, prevedendo l’aggiornamento annuale dell’importo delle stesse Art. 12
Anti-Tankering Verificare il rispetto dell’obbligo di rifornimento da parte degli operatori
aerei, assegnati amministrativamente all’Italia secondo il Regolamento
(CE) 748/2009, e soggetti ad obbligo
Art. 5(1)
Esenzioni Approvare o rigettare le richieste di esenzione temporanea dall’obbligo
di rifornimento da parte degli operatori aerei soggetti ad obbligo con
voli in partenza dagli “Aeroporti dell’Unione” situati in Italia
Art. 5(3)
Giustificazioni Esaminare le giustificazioni circa il mancato rifornimento per cause
legate alla safety da parte degli operatori aerei soggetti ad obbligo con
voli in partenza dagli “Aeroporti dell’Unione” situati in Italia
Art. 5(2)
Fornitura SAF Verificare il raggiungimento da parte dei fornitori di carburante per
l’aviazione delle quote minime di carburanti sostenibili resi disponibili
presso gli “Aeroporti dell’Unione” agli operatori aerei soggetti ad
obbligo
Art. 4
Accesso SAF Verificare le misure messe in atto dagli enti di gestione degli “Aeroporti
dell’Unione” situati in Italia al fine di facilitare l’accesso ai carburanti
sostenibili resi disponibili agli operatori aerei soggetti ad obbligo
Art. 6