Premessa

Per poter ottenere il riconoscimento del privilegio in accordo al §CAO.A.95(c)(1) o al §CAO.A.95(c)(2), e quindi di poter effettuare la revisione dell’aeronavigabilità e rilasciare il relativo ARC (EASA Form 15b o, come applicable, EASA Form 15c) o la raccomandazione (solo per gli aeromobili cui sia applica la Parte M) verso l’autorità competente dello Stato di registrazione per l’ emissione dell’ARC (EASA Form 15a) in conformità, come applicabile, ai punti M.A.901 [imprese CAO con privilegio i.a.w. §CAO.A.95(b), di seguito indicate come CAO-CAM] e ML.A.903 [imprese CAO con privilegio i.a.w. §CAO.A.95(b) e/o §CAO.A.95(a), di seguito rispettivamente CAO-CAM e CAO-MAN], un’impresa approvata secondo Parte CAO che ha le sede principale delle operazioni (Principal Place of Business-PPB) in uno degli Stati Membri EASA deve disporre di personale idoneo e autorizzato (Airworthiness Review Staff (ARS)), a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità.

Tali figure debbono possedere la qualificazione indicata nel paragrafo CAO.A.045.

Gli ARS proposti dall’impresa possono ottenere da quest’ultima un’autorizzazione ad agire come ARS solo se formalmente approvati dalla autorità competente (ENAC per le imprese approvate secondo Parte CAO italiane) dopo aver effettuato un airworthiness review (AR) su un aeromobile sotto sorveglianza ENAC o, in accordo ad una specifica procedura nel CAE, sotto la sorveglianza di un appropriato ARS della CAO già accettato da ENAC. Se l’AR sotto sorveglianza si conclude favorevolmente ovvero una volta ottenuta l’evidenza di ciò, ENAC accetta formalmente il candidato come ARS dell’impresa CAO. L’accettazione ENAC del candidato che ha concluso favorevolmente l’AR sotto sorveglianza e che l’impresa intende autorizzare come ARS è formalizzata con l’approvazione ENAC del CAE contenente la lista degli ARS, o il suo aggiornamento; a tal fine l’impresa invia ad ENAC la relativa domanda per l’approvazione del CAE (variazione che richiede prior approval).

In aggiunta, un’impresa approvata in accordo alla Parte CAO in possesso dei privilegi di cui al §CAO.A.95(c), può essere approvata in accordo al §CAO.A.95(d), a rilasciare, in accordo alla specifica procedura contenuta nel CAE, un Permesso di Volo secondo il paragrafo 21.A.711(d) dell’Allegato I (Parte 21) al Regolamento (UE) n. 748/2012 una volta che attesta la conformità alle Condizioni di Volo approvato in accordo alla Parte 21, solo per quegli aeromobili per i quali può rilasciare il pertinente ARC in accordo ai privilegi riconosciuti nell’ambito dell’approvazione posseduta. La lista delle persone responsabili per l’emissione del Permesso di Volo è contenuta nel CAE.