Elenco FAQ
Accordi bilaterali
-
Si. Nel corso della normale attività di auditing condotta dall'ENAC per l'approvazione secondo EASA Parte 145 sono incluse anche le verifiche sulle "Condizioni Speciali FAA" (FAA Special Conditions), descritte nel MAG Sezione A, capitolo V, paragrafo 2.
-
Tutte le attività approvate secondo EASA Parte 145 possono essere riconosciute in ambito FAR 145, eccetto quelle relative a prodotti non certificati dalla FAA.
-
Si, occorre allegare il "Supplemento FAA" al Manuale dell'impresa di manutenzione (MOE), redatto secondo i criteri di cui all'Appendice 1 del MAG Section C "Sample FAA Supplement". Il supplemento è approvato dall'ENAC.
-
Gli IFO di riferimento della FAA hanno fornito in passato i seguenti esempi di lettere sull’addestramento del personale in relazione alle Dangerous Goods già accettate in precedenza da FAA: nel caso in cui l’impresa è coinvolta nel trasporto di merci pericolose (“including shipping and receiving”), la dichiarazione, avendo premesso quanto sopra, può assumere la forma: “The (Name of AMO) is involved with the transport of dangerous goods, including shipping and receiving, and therefore certify that its employees, contractors, and subcontractors have been trained in the transportation of dangerous goods in accordance with ICAO standards.” nel caso in cui l’impresa non sia coinvolta nel trasporto di merci pericolose (“including shipping and receiving”), la dichiarazione può assumere la forma: “The (Name of AMO) ) certify that its employees, contractors, and subcontractors are NOT involved in the transportation of dangerous goods in accordance with ICAO standards.” In occasione di modifica o rinnovo dell’approvazione qualora quanto dichiarato in precedenza non sia cambiato è sufficiente ripresentare la medesima dichiarazione aggiornando la data della stessa.
-
I processi di rilascio, rinnovo, modifica della certificazione FAR 145 sono descritti nella sezione C del Maintenance Annex Guidance, ed in particolare nei paragrafi Initial Certification Process (processo di certificazione iniziale), Renewal Certification Process (processo di rinnovo della certificazione), Change/Amendament to the Approval (processo di modifica, revisione dell'approvazione). Qui sotto, nella sezione "Documenti correlati" sono disponibili l'accordo bilaterale, i suoi allegati tecnici e la modulistica. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel MAG, Sezione C all'interno di ciascun processo (initial, renewal, change).
-
La domanda si inoltra alla Direzione Operazioni competente per il rilascio, mantenimento dell'approvazione EASA Parte 145.
-
La domanda può essere presentata da un'impresa di manutenzione approvata secondo Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014 come revisionato, avente come luogo principale dell'attività l'Italia. Va utilizzato il modulo di domanda (FAA Form 8130-3) corrente sul sito della FAA e attenersi strettamente alle note di compilazione riportate in introduzione al modulo stesso, avendo cura di compilare tutti i box richiesti concordemente alle succitate istruzioni, essendo consapevoli che, tra le altre cose, la non corretta o incompleta compilazione della domanda influenza la durata del processo. L'impresa deve dimostrare, attraverso un'apposita dichiarazione (statement of need), di avere necessità della certificazione FAR 145. La necessità può derivare, ad esempio, dalla stipula di un contratto di manutenzione con operatori aerei, ditte di manutenzione, di produzione e dealers aventi base negli Stati Uniti d'America. Nello Statement / Evidence of Need il cliente deve indicare espressamente che per soddisfare i requisiti contrattuali si richiede all’impresa AMO il possesso di un Certificato FAA per la(e) parti(i) per le quali si intende affidare la manutenzione all’impresa AMO in questione
-
Nel caso di un'organizzazione già approvata secondo EASA Parte 145 si può contattare il team leader dell'ENAC.Per le imprese non ancora approvate si può contattare la Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza sull'approvazione secondo Parte 145 o la Direzione Regolazione Navigabilità.
-
Nel caso di un'organizzazione già approvata secondo l'Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014, come revisonato si può contattare il team leader dell'ENAC. Per le imprese non ancora approvate si può contattare la Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza sull'approvazione secondo Parte 145 o la Direzione Regolazione Navigabilità.
-
L'elenco delle imprese approvate 145 Italiane e degli altri Stati membri dell'EASA in possesso dell'approvazione TCCA CAR 573 è pubblicato nel sito EASA (List of TCCA approved maintenance organisations located in the EU).
-
Sì, nel corso della normale attività di auditing condotta dall'ENAC per l'approvazione secondo l'Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato. In tali verifiche sono incluse anche le verifiche sul Supplemento per rispondenza continua all'agreement e al MAG.
-
Al termine del processo, TCCA non rilascia un certificato. L'approvazione del Supplemento TCCA al MOE è fatto dalla Direzione Operazione competente per l'impresa inviando la lettera di approvazione del Supplemento nel quale è anche riportato il numero della approvazione TCCA e la relativa scadenza (solo per imprese Aircraft Rated AMO's) di tale certificazione. Tale lettera è inviata da ENAC a TCCA e ad EASA. Non appena EASA riceve da ENAC copia della lettera di approvazione del Supplement TCCA pubblica l'avvenuta approvazione sul proprio sito (List of TCCA approved maintenance organisations located in the EU)
-
Tutte le attività approvate secondo l’Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato, possono essere riconosciute in ambito TCCA CAR 573, eccetto quelle relative a prodotti non certificati dalla TCCA.
-
I processi di rilascio, mantenimento e modifica della certificazione TCCA CAR 573 sono descritti nelle pertinenti sottosezioni C1 ("Aircraft Rated AMO") e C2 ("Component rated AMO") della sezione C del Maintenance Annex Guidance, e in particolare: nei paragrafi I - Initial Approval Process Aircraft Rated AMO’s (processo di approvazione iniziale di AMO con abilitazioni per Aeromobili), II - Continution Process Aircraft Rated AMO’s (processo di mantenimento dell'approvazione di AMO con abilitazioni per Aeromobili) e III - Amendment process Aircraft Rated AMO’s (processo di modifica dell'approvazione di AMO con abilitazioni per Aeromobili), della sottosezione C1, e nei paragrafi I - Initial Approval Process Component Rated AMO’s (processo di approvazione iniziale di AMO con abilitazioni per Componenti), II - Continution Process Component Rated AMO’s (in cui è specificato che il processo di mantenimento dell'approvazione di AMO con abilitazioni per Componenti, non è più richiesto ) e III - Amendment process Component Rated AMO’s (processo di modifica dell'approvazione di AMO con abilitazioni per Componenti), della sottosezione C1. Qui sotto, nella sezione "Documenti correlati" sono disponibili l'accordo bilaterale, i suoi allegati tecnici e la modulistica. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel MAG, pertinente Sottosezione C all'interno di ciascun processo (Initial, Continuation e amendment). La domanda deve essere compilata in modo completo e leggibile utilizzando il modello elettronico fornito nella sezione "Modulistica". La non completezza o la non leggibilità dei dati contenuti nella domanda impedisce che la stessa possa essere elaborata e processata ai fini della fatturazione,inserimento dei dati o l'aggiornamento del file di società e quindi causare ritardi nel processo.
-
La domanda si inoltra, almeno 90 giorni prima della data richiesta per il rilascio dell'approvazione, alla Direzione Operazioni competente per il rilascio, mantenimento (solo per “Component Rated AMO”) e modifica dell'approvazione secondo l’Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato. Gli indirizzi e i contatti sono disponibili nella sezione Articolazione degli Uffici del sito.
-
La domanda può essere presentata da un'impresa di manutenzione approvata da ENAC secondo l'Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato, avente come luogo principale dell'attività l'Italia. La domanda deve essere fatta utilizzando il TCCA Form 24 0093 ultima versione. Le imprese di manutenzione si distinguono in “Aircraft Rated AMO” e “Component Rated AMO” secondo le definizioni riportate nella paragrafo IV Definitions della Sezione A del MAG vigente.
-
Sì, occorre allegare il "Supplemento TCCA" al Manuale dell'impresa di manutenzione (MOE), redatto secondo i criteri di cui all'"Appendix 1: Approved MAG Supplement Contents" del MAG Section C. Il supplemento è approvato dall'ENAC utilizzando il template fornito nell’Appendice 6 del MAG Section A. Tale lettera di approvazione è inviata a TCCA ed EASA la quale provvederà ad aggiornare la lista delle imprese EU approvate TCCA pubblicata sul sito istituzionale alla pagina List of TCCA approved maintenance organisations located in the EU.
Ultimo aggiornamento: 03/05/2024