Elenco FAQ
Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 8/2022, adottata nella seduta n. 1/2022 del 21 febbraio 2022, ENAC ha ricondotto la propria potestà normativa all’emanazione di Regolamenti tecnici e alla produzione di FAQ.
Il sistema FAQ fornisce informazioni a contenuto esplicativo, interpretativo e innovativo su tematiche disciplinate dai regolamenti oppure come risposta a quesiti frequenti e rilevanti che provengono dall’utenza.
Le FAQ sono elaborate dalla direzione ENAC competente per materia, che assicura la coerenza con eventuali altre risposte, di medesimo contenuto, che siano state precedentemente fornite. Successivamente, vengono sottoposte al parere della Direzione analisi giuridiche e contenzioso. Una volta esperita tale fase, la Direzione centrale competente le invia al Direttore Generale per la conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione. Da ultimo, espletata la comunicazione al Consiglio, l’iter si conclude con la pubblicazione delle FAQ sul sito dell’Ente nell’apposita sezione.
Il ricorso alle FAQ da parte di ENAC, analogamente ad altre Pubbliche Amministrazioni, è da ricondurre a esigenze di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e di economicità della medesima.
Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per la loro natura (almeno di regola) generale e astratta e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una Pubblica Amministrazione.
Le FAQ costituiscono, pertanto, chiarimenti in ordine alla valenza di alcune disposizioni e rappresentano una sorta di interpretazione autentica con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delineando le prescrizioni normative.
Operazioni di volo
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione, del 24 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 ha introdotto nuovi requisiti per quanto riguarda le operazioni con elicotteri impiegati nel servizio medico di emergenza (HEMS).
Relativamente al paragrafo la SPA.HEMS.130 punto (e), del Regolamento (UE) n. 965/2012 riguardante i requisiti degli equipaggi e in particolare la composizione l’EASA ha pubblicato quale metodo accettabile di rispondenza (AMC) la AMC 1 SPA.HEMS.130 (e).
Tale AMC prevede la possibilità che le operazioni HEMS possano essere eseguite da un equipaggio di volo composto da un pilota comandante e un tecnico HEMS che lo assiste nell’effettuazione delle attività. Il tecnico HEMS, inoltre, una volta raggiunto il sito operativo, può essere incaricato di eseguire i compiti previsti per le operazioni HEC (Carico Umano Esterno) dovendo traslare, con l’elicottero in volo stazionario, dal sedile anteriore alla cabina passeggeri e viceversa per utilizzare il verricello di soccorso; tuttavia, la AMC non disciplina le modalità con le quali poter eseguire tale spostamento.
La normativa unionale considera i servizi medici di emergenza con elicotteri tra le operazioni più impegnative dal punto di vista della sicurezza quindi gli operatori HEMS devono preservare la sicurezza delle operazioni mantenendo, per tutti gli occupanti dell’elicottero, un livello di sicurezza che traguarda quello atteso per le operazioni di Trasporto Aereo Commerciale (CAT). Conseguentemente, il riposizionamento in volo del tecnico HEMS dal sedile anteriore alla zona posteriore della cabina e viceversa, tramite il passaggio dall’esterno dell’elicottero, deve avere un livello di rischio congruo con quello delle operazioni CAT.
Per poter sviluppare il Risk Assessment di cui alla citata AMC 1 SPA.HEMS.130(e) e per mantenere il necessario, elevato, livello di sicurezza, gli operatori HEMS devono disporre di tutte le necessarie informazioni certificate di navigabilità iniziale fornite dal costruttore dell’elicottero.
La configurazione degli elicotteri in uso e i relativi manuali di volo (RFM) dovrebbero fornire, quindi, tutti gli elementi necessari per supportare le valutazioni di sicurezza necessarie a definire un’apposita procedura operativa per il riposizionamento in volo del tecnico;
Pertanto, in virtù quanto sopra, a decorre dal 18 febbraio 2025, il riposizionamento in volo del membro tecnico dell’equipaggio, dal posto in cockpit alla zona posteriore della cabina e viceversa, transitando dall’esterno dell’elicottero, non è consentito se non espressamente disciplinato dal Manuale di Volo e ferme restando le condizioni di cui alla AMC 1 SPA.HEMS.130(e).
In difetto delle suddette informazioni certificate del costruttore, l’operatore dovrà prevedere, quando necessario, l’integrazione dell’equipaggio in modo tale da non inficiare la missione HEMS.
Ultimo aggiornamento: 11/02/2025