Tutte le FAQ per l'argomento: Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" Ed. 7 del 09/05/2022 (Ancora vigenti)

Elenco FAQ

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 8/2022, adottata nella seduta n. 1/2022 del 21 febbraio 2022, ENAC ha ricondotto la propria potestà normativa all’emanazione di Regolamenti tecnici e alla produzione di FAQ.

Il sistema FAQ fornisce informazioni a contenuto esplicativo, interpretativo e innovativo su tematiche disciplinate dai regolamenti oppure come risposta a quesiti frequenti e rilevanti che provengono dall’utenza.

Le FAQ sono elaborate dalla direzione ENAC competente per materia, che assicura la coerenza con eventuali altre risposte, di medesimo contenuto, che siano state precedentemente fornite. Successivamente, vengono sottoposte al parere della Direzione analisi giuridiche e contenzioso. Una volta esperita tale fase, la Direzione centrale competente le invia al Direttore Generale per la conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione. Da ultimo, espletata la comunicazione al Consiglio, l’iter si conclude con la pubblicazione delle FAQ sul sito dell’Ente nell’apposita sezione.

Il ricorso alle FAQ da parte di ENAC, analogamente ad altre Pubbliche Amministrazioni, è da ricondurre a esigenze di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e di economicità della medesima.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per la loro natura (almeno di regola) generale e astratta e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una Pubblica Amministrazione.

Le FAQ costituiscono, pertanto, chiarimenti in ordine alla valenza di alcune disposizioni e rappresentano una sorta di interpretazione autentica con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delineando le prescrizioni normative.

Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" Ed. 7 del 09/05/2022 (Ancora vigenti)

  • Sì (riferimento art. 1, comma 2 del Regolamento).
    Quali sono le modalità di rinnovo della certificazione?
    La certificazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previa presentazione di domanda in bollo (assolto anche in modo virtuale), è rinnovabile almeno 90 giorni prima della scadenza, con le stesse
    modalità che il Regolamento indica per il rilascio.
    Il gestore aeroportuale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in sede di rinnovo del certificato deve esprimere il parere su aggiornamenti e modifiche delle procedure contenute nel Manuale delle
    Operazioni. L’ENAC verifica la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi ed economico-finanziari.

  • Il gestore aeroportuale è tenuto a certificarsi per ogni attività prevista dal richiamato Regolamento, Ed. 8. Tuttavia, qualora le suddette attività siano svolte dal gestore a seguito di un provvedimento di centralizzazione, in luogo della certificazione è sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e g) del Regolamento stesso, nonché il possesso di una copertura assicurativa adeguata al tipo ed al volume di attività.
    Il riconoscimento dei requisiti da parte di ENAC è sottoposto a controlli annuali operati dalle Direzioni ENAC competenti per territorio.

  • L’obbligo di avvio del programma di rinnovamento/sostituzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera f) del Regolamento, decorre:

    a) dal primo rinnovo, per gli operatori che chiedono il rilascio del primo certificato;
    b) dal quinto anno successivo alla conversione del certificato, per gli operatori che ne chiedono la conversione.

  • Gli accordi di pooling ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento devono rispettare le previsioni normative di settore, nonché quanto indicato nelle Linee Guida della IATA – Airport Handling Manual (AHM906).

  • No. I prestatori già certificati devono presentare un’istanza di conversione alla Direzione Territoriale che ha rilasciato il certificato e, in caso di estensione, per conoscenza anche alle Direzioni Territoriali interessate indicante la dichiarazione della classe di certificazione per ciascun aeroporto.
    Si ricorda che all’istanza andranno allegati solo i documenti che non sono stati già trasmessi in precedenza alla Direzione Territoriale e che il certificato oggetto di conversione manterrà la durata
    residuale del certificato originario, nonché la stessa numerazione.

  • La polizza assicurativa deve coprire sia la RCT che la RCA. II massimale, così come già esplicitato al comma 2 dell’art. 9 del Regolamento, deve essere unico per sinistro e comprendere: la
    responsabilità civile e quella verso terzi, nonché i danni a persone o cose che possano derivare tanto per effetto dell’attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto per l’utilizzo dei mezzi in
    ambito aeroportuale.

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