Tutte le FAQ per l'argomento: Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" Ed. 8 Rev.0 del 5 maggio 2023 Print

Elenco FAQ

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 8/2022, adottata nella seduta n. 1/2022 del 21 febbraio 2022, ENAC ha ricondotto la propria potestà normativa all’emanazione di Regolamenti tecnici e alla produzione di FAQ.

Il sistema FAQ fornisce informazioni a contenuto esplicativo, interpretativo e innovativo su tematiche disciplinate dai regolamenti oppure come risposta a quesiti frequenti e rilevanti che provengono dall’utenza.

Le FAQ sono elaborate dalla direzione ENAC competente per materia, che assicura la coerenza con eventuali altre risposte, di medesimo contenuto, che siano state precedentemente fornite. Successivamente, vengono sottoposte al parere della Direzione analisi giuridiche e contenzioso. Una volta esperita tale fase, la Direzione centrale competente le invia al Direttore Generale per la conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione. Da ultimo, espletata la comunicazione al Consiglio, l’iter si conclude con la pubblicazione delle FAQ sul sito dell’Ente nell’apposita sezione.

Il ricorso alle FAQ da parte di ENAC, analogamente ad altre Pubbliche Amministrazioni, è da ricondurre a esigenze di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e di economicità della medesima.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per la loro natura (almeno di regola) generale e astratta e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una Pubblica Amministrazione.

Le FAQ costituiscono, pertanto, chiarimenti in ordine alla valenza di alcune disposizioni e rappresentano una sorta di interpretazione autentica con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delineando le prescrizioni normative.

Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" Ed. 8 Rev.0 del 5 maggio 2023 Print

  • No, il Gestore dovrà esprimere il parere di competenza ogniqualvolta si verifichi un aggiornamento e/o modifica delle procedure operative, degli standard di qualità e della tutela ambientale contenute nel Manuale delle Operazioni del prestatore.
    Si precisa che il suddetto parere dovrà essere reso anche nel caso in cui, a seguito di revisioni del Manuale di Aeroporto e del Regolamento di Scalo, l’handler apporti le conseguenti modifiche alle proprie procedure.

  • No, decorso il periodo di vigenza del primo provvedimento, in caso di ulteriore limitazione, a prescindere dal numero dei prestatori stabiliti, l’individuazione dei nuovi handler dovrà avvenire mediante gara. Pertanto, la previsione di cui all’art. 15 co.5 è da intendersi applicabile solo a seguito della prima emissione del provvedimento sullo Scalo. Resta inteso che alla nuova procedura di selezione potranno partecipare anche i prestatori uscenti, cioè gli handler risultati aggiudicatari a seguito della prima gara.

  • No, il ricorso all’accordo operativo di cui all’art. 11 co.2 del Regolamento può riguardare anche solo l’espletamento di alcune delle attività ricomprese in una o più categorie o sottocategorie del D.lgs. 18/99.

  • No, qualora non ravvisi la necessità di spazi e locali all’interno dell’aeroporto, l’handler, fra la documentazione a corredo dell’istanza di certificazione, dovrà presentare una
    dichiarazione di carenza di interesse al riguardo, controfirmata dal gestore aeroportuale.
    In tali casi, entro trenta giorni dal rilascio del certificato o della relativa estensione ovvero dell’autorizzazione per l’autoproduzione, il Gestore dovrà garantire al prestatore/autoproduttore l’accesso agli impianti aeroportuali, senza dover rendere disponibili gli spazi ed i locali di cui all’art.8, comma 1, lett. i del Regolamento.

  • Si, nel caso di una limitazione che riguardi unicamente una delle due classi di certificazione, l’altra classe è da intendersi liberalizzata e, conseguentemente, esercitabile anche dai prestatori operanti nella classe limitata.

  • Si, l’idoneità al trasporto di materie radioattive da parte di un handler presso un dato Scalo ricade sotto la responsabilità dell’operatore aereo che lo utilizza e che risulta abilitato ai sensi del decreto autorizzativo rilasciato dal MASE.
    Pertanto, per l’effettuazione di tale attività non rileva la classe di certificazione dell’handler di cui all’art. 2 co.2 del Regolamento “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” Ed. 8.
    Resta fermo che l’handler che trasporta materiale radioattivo deve essere in possesso della certificazione prevista dal Regolamento su menzionato, per la sottocat. 5.4 di cui al D.lgs. 18/99.

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