Ambito e Definizioni

Si riporta di seguito, un estratto della terminologia indicata nell’Articolo 2 “Definizioni Normative” (cui riferirsi per la comprensione di tutti i termini della presente pagina) del Regolamento ENAC “Requisiti Nazionali sull’Aeronavigabilità Continua” (di seguito citato come REGOLAMENTO CAW) in vigore a far data dal 13 ottobre 2025:

  • Paracadute: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta del corpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica;
  • Paracadute da salvataggio: assieme paracadute certificato utilizzato nell’impiego degli alianti, nell’impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri casi in cui la competente Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a bordo dell’aeromobile;
  • Paracadute principale: assieme paracadute non-certificato utilizzato dal paracadutista, come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare) per il lancio intenzionale;
  • Paracadute ausiliario: assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale.

Nell’ambito del REGOLAMENTO BASICO, il REGOLAMENTO 748/2012 stabilisce che gli ETSO (European Technical Standard Orders) costituiscono lo standard minimo di prestazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti che ricadono nelle categorie identificate nel medesimo regolamento.

Con la decisione n. 2003/10/RM del 24/10/2004 EASA ha stabilito nel ETSO C23d (successivamente modificato all’attuale C23f dalla decisione n. 2018/002/R) i requisiti a cui i paracadute di nuova costruzione che rientrano nell’applicabilità del REGOLAMENTO BASICO devono rispondere, per poter essere identificati, con l’applicabile marcatura ETSO.

A tale riguardo EASA ha chiarito che tali devono essere considerati i paracadute da salvataggio impiegati sugli aeromobili che rientrano nell’applicabilità del REGOLAMENTO BASICO.

A partire dal 28/09/2008, le operazioni suddette sui paracadute da salvataggio possono essere effettuate esclusivamente ad opera di imprese di manutenzione EASA AMO.

La certificazione dei paracadute da salvataggio da utilizzare a bordo di aeromobili rientranti nell’applicabilità del REGOLAMENTO BASICO è tra i compiti di EASA ed è effettuata in accordo alla Parte 21 del REGOLAMENTO 748/2012. L’elenco dei paracadute certificati da EASA in accordo al predetto ETSO e di quelli certificati a JTSO e trasferiti ad EASA è consultabile nel sito web di EASA (https://www.easa.europa.eu/).

Inoltre, in accordo alle previsioni di “grand-father right” previste dall’art. 2 comma 13 del Regolamento (CE) 1702/2003 (sostituito dal REGOLAMENTO 748/2012), i paracadute approvati alla data del 28/09/2003 da uno Stato Membro della Unione Europea sono da considerarsi approvati in accordo al predetto regolamento.

In virtù dell’articolo 7 del REGOLAMENTO CAW, ENAC ha stabilito che le operazioni suddette sui paracadute da salvataggio, impiegati sugli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, possono essere effettuate da imprese di manutenzione EASA AMO, o da altra organizzazione indicata da EASA per lo specifico scopo, purché espressamente dichiarato in specifiche istruzioni.

I paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi al di fuori della responsabilità di EASA, ricadono pertanto nell’ambito della regolazione nazionale.

In relazione a quanto scritto sopra come sancito nell’articolo 4 comma e), il REGOLAMENTO CAW non si applica ai paracadute principali e a quelli regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa.

 

Accettazione dei paracadute ausiliari

Per essere impiegati nei lanci, i paracadute ausiliari devono essere preventivamente accettati, in accordo alla procedura di accettazione dei paracadute ausiliari.

A seguito dell’esito favorevole delle verifiche previste al punto PAR.A.130 dal Centro di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP), lo stesso rilascia, a firma del responsabile del CVRP o del suo sostituto identificato in accordo a PAR.A.230, comma 4, il libretto del paracadute ausiliario di cui al paragrafo PAR.A.140 della Parte PAR.

 

Gestione dell’Aeronavigabilità continua

Il proprietario del paracadute ausiliario è responsabile:

  1. del suo corretto impiego;
  2. dell’effettuazione della manutenzione prevista;
  3. delle registrazioni delle attività di manutenzione / riparazione / modifica del paracadute.

La periodicità e l’entità delle attività manutentiva da effettuarsi sui paracadute ausiliari, sono stabiliti dal costruttore del paracadute. In ogni caso, le verifiche di primo livello sono effettuate entro i centottanta giorni precedenti l’impiego e dopo ogni apertura accidentale e di emergenza.

La manutenzione, l’approvazione per la riammissione in servizio e l’accettazione dei paracadute ausiliari, sono effettuate in accordo ai requisiti dell’Allegato VII del REGOLAMENTO CAW, di seguito indicato come Parte PAR.

Tali attività sono svolte da organizzazioni in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica quale Centro Verifica e Ripiegamento Paracadute (CIT-CVRP) rilasciato da ENAC in accordo ai requisiti della Parte PAR.

Il personale autorizzato ad emettere il CRS (Certificate of Release to Service) dopo manutenzione dei paracadute ausiliari è qualificato in accordo alle previsioni della Parte PAR.

La manutenzione del paracadute ausiliario può essere effettuata, oltre che dai CVRP, anche dal costruttore.

Le registrazioni di manutenzione sono riportate nel libretto del paracadute ausiliario di cui al paragrafo PAR.A.140 della Parte PAR.

 

Modifiche e Riparazioni

Le riparazioni o modifiche alla velatura e ai componenti principali del paracadute (sacca, imbracatura, pilotino estrattore):

  1. sono effettuate dal CVRP appositamente approvato per attività e prodotto, o dal costruttore; e
  2. sono effettuate:
  3. in accordo alle documentazioni tecniche del costruttore,
  4. in assenza di documentazione tecnica del costruttore, è richiesta la preventiva approvazione della pertinente documentazione tecnica, da parte di ENAC, in analogia alle previsioni contenute nel REGOLAMENTO 748/2012.

Nel caso di sostituzione di uno o più componenti principali è rispettata la compatibilità tra gli stessi.

In deroga al punto b)ii, le riparazioni minori che non siano descritte nella documentazione tecnica del costruttore, possono essere considerate approvate se eseguite in accordo ad appropriate pratiche standard ritenute accettabili da ENAC.

Le pratiche standard di riparazione emesse da EASA o dalla competente autorità aeronautica dello Stato di progetto del paracadute sono accettate da ENAC.