Le autorizzazioni operative per i servizi aerei charter vengono rilasciate sulla base dei contenuti degli accordi bilaterali/multilaterali in vigore tra Stati membri dell’UE e paesi terzi in materia di
servizi aerei, qualora in essi previsti. Tali contenuti definiscono le modalità e la quantità di servizi aerei effettuabili tra i Paesi interessati.
Quando non siano disciplinati dagli accordi, i servizi aerei non schedulati vengono autorizzati sulla base del Regolamento ENAC “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea” emanato a norma dell’art. 787 del Codice della Navigazione.
Il rilascio dei predetti provvedimenti implica una serie di controlli relativi ad aspetti di safety e di security nonché la verifica della copertura assicurativa ai sensi del Reg. (UE) 785/2004.
Il controllo e il monitoraggio delle condizioni di operabilità dei vettori stranieri (cd. TCO – Third Country Operator), condotti da ENAC in cooperazione con EASA, mirano a garantire la sicurezza dei voli. L’autorizzazione tecnica, emessa da EASA ai sensi del Reg. (UE) 452/2014, è propedeutica sia all’avvio della procedura di accreditamento presso ENAC (prevista per i vettori TCO che operino per la prima volta nel nostro Paese) sia al rilascio dei permessi operativi.
CHARTER
Per “servizio aereo non di linea” (volo charter) si intende un’attività di trasporto aereo di passeggeri (charter pax o taxi), merci e/o posta (charter cargo) effettuata a titolo oneroso, diversa dai servizi
aerei di linea. Nell’ambito dei servizi aerei non di linea per il trasporto passeggeri, si distinguono:
– Servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri uguale o superiore a venti posti (charter pax);
– Servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri inferiore a venti posti (voli taxi);
I servizi aerei non di linea su rotte extra-UE da e per il territorio nazionale sono disciplinati dal Regolamento ENAC “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea” e sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell’ENAC.
Per il trasporto di MERCI PERICOLOSE (Dangerous Goods – DG) i vettori sono tenuti a darne comunicazione contestualmente alla richiesta di autorizzazione e a consultare la normativa vigente.
VETTORI ITALIANI E DELL’UNIONE EUROPEA
I vettori nazionali e quelli dell’Unione Europea inviano la richiesta di autorizzazione alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze, entro i termini indicati per ogni tipologia di charter, all’indirizzo e-mail:
eu.aircarriers@enac.gov.it
AUTORIZZAZIONE PER CHARTER PAX:
Alla richiesta dovranno essere allegati:
– programmazione del volo/dei voli che il vettore intende effettuare (Allegato A);
– contratto di noleggio (charter agreement).
La richiesta dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del volo.
AUTORIZZAZIONE PER CHARTER CARGO
Oltre alla documentazione di cui sopra è necessario specificare:
– tipologia di merce trasportata
– shipper/consignee
La richiesta dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del volo*.
In caso di trasporto di merce pericolosa è necessario inviare la Dangerous Goods Declaration (DGD).
*Se la merce pericolosa è identificata come “Forbidden/Forbidden” a norma dell’Annesso 18 dell’ICAO e del relativo Doc. 9284 (Istruzioni tecniche), la richiesta dovrà essere inviata anche all’indirizzo:
– merci.pericolose@enac.gov.it
L’ufficio Merci Pericolose di ENAC assicura una risposta nei tempi più brevi possibili anche se di norma non inferiori a 15 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione richiesta.
VETTORI DI PAESI TERZI
Sono considerati vettori di paesi terzi i vettori di paesi non appartenenti all’Unione Europea.
La richiesta di autorizzazione è inviata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze, entro i termini indicati per ogni tipologia, all’indirizzo e-mail:
I vettori di paesi terzi che intendono operare per la prima volta in Italia, presentano, unitamente alla richiesta di autorizzazione, richiesta di accreditamento (art. 7 Regolamento charter).
La richiesta di ACCREDITAMENTO deve indicare necessariamente:
– nome del vettore
– nazionalità
– codici IATA e ICAO del vettore
– EASA TCO Authorisation number
Alla richiesta dovranno essere allegati:
– Programma di Sicurezza approvato dalla Autorità dell’Aviazione Civile del paese di appartenenza, corredato da una dichiarazione dell’Autorità stessa che ne attesta la rispondenza a quanto previsto dall’Annesso 17 ICAO (fatta eccezione per i voli taxi);
– copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 (Allegato B o C);
– informazioni di contatto del vettore (Allegato D).
AUTORIZZAZIONE PER CHARTER PAX:
La richiesta di autorizzazione dovrà contenere:
– programmazione del volo/dei voli che il vettore intende effettuare (Allegato A);
– contratto di noleggio (charter agreement)
– copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 (Allegato B o C)
La richiesta dovrà pervenire almeno 6 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del volo.
AUTORIZZAZIONE PER CHARTER CARGO:
La richiesta di autorizzazione dovrà contenere:
– programmazione del volo/dei voli che il vettore intende effettuare (Allegato A);
– contratto di noleggio (charter agreement)
– copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 (Allegato B o C)
– indicazione della tipologia di merce trasportata (specificando se DG o NO)
– indicazione del consignor e del consignee del carico
– solo eventuale, Dangerous Goods Declaration (DGD)
La richiesta dovrà pervenire almeno 6 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del volo*.
In caso di trasporto di merce pericolosa è necessario inviare la Dangerous Goods Declaration (DGD).
*Se la merce pericolosa è identificata come “Forbidden/Forbidden” a norma dell’Annesso 18 dell’ICAO e del relativo Doc. 9284 (Istruzioni tecniche), la richiesta dovrà essere inviata anche all’indirizzo:
– merci.pericolose@enac.gov.it
L’ufficio Merci Pericolose di ENAC assicura una risposta nei tempi più brevi possibili anche se di norma non inferiori a 15 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione richiesta.
AUTORIZZAZIONE PER VOLI TAXI (voli singoli e Blanket Permit)
Per i servizi aerei non di linea effettuati con aeromobile avente configurazione operativa massima di sedili passeggeri inferiore a venti posti (voli taxi), su richiesta del vettore, ENAC rilascia un’autorizzazione valida per l’effettuazione di voli per tutti gli scali italiani doganali e sanitari (o derogati) aperti al traffico civile (Blanket permit) e per il periodo ivi specificato.
Per gli aeroporti non ricompresi nel Blanket permit in possesso, il vettore dovrà richiedere l’autorizzazione per il singolo volo taxi.
La richiesta di autorizzazione per il singolo volo taxi dovrà contenere:
– programmazione del volo/dei voli che il vettore intende effettuare (Allegato A);
– copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 (Allegato B o C);
– indicazione del protocollo ENAC del Blanket Permit già in possesso (solo eventuale).
La richiesta dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del volo.
Modulistica:
– Allegato A: Programmazione dei servizi
– Allegato B: Assicurazione ex Reg. (CE) 785/2004 (compagnia di assicurazione)
– Allegato C: Assicurazione ex Reg. (CE) 785/2004 (broker)
– Allegato D: Format Operator Data (FOD)
MODIFICHE AL PROGRAMMA AUTORIZZATO
La richiesta di modifiche di cui all’art. 10 del Regolamento citato, debitamente motivata, è presentata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze, all’indirizzo email eu.aircarriers@enac.gov.it oppure charter.permits@enac.gov.it (in ragione della nazionalità del vettore richiedente) almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento.
La Direzione rilascia formale autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 10. In tali casi verrà fornito un riscontro in modalità semplificata (via mail).
La richiesta di modifiche dovrà contenere le seguenti informazioni:
– numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata da ENAC;
– evidenza delle modifiche richieste rispetto al programma approvato (secondo il modello di cui all’Allegato A);
– periodo temporale interessato dalle modifiche.
USO AEROMOBILI IN WET LEASE
L’uso di aeromobili in wet lease per operare servizi aerei su rotte extra-UE è autorizzato dalla Direzione Trasporto Aereo e Licenze e la richiesta è inviata, contestualmente o separatamente alla richiesta di autorizzazione, agli indirizzi email eu.aircarriers@enac.gov.it oppure a charter.permits@enac.gov.it a seconda dei casi (vettori europei oppure vettori di paesi terzi).
La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:
– tipologia di contratto wet lease (ACMI o altro);
– periodo delle operazioni per cui si richiede l’autorizzazione al wet lease;
– numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata da ENAC alla quale si riferisce la richiesta di wet lease (eventuale).
Alla richiesta dovranno essere allegati:
– copia del contratto di wet lease;
– copia dell’approvazione al wet lease rilasciata dall’autorità competente dello Stato del vettore richiedente l’autorizzazione (c.d. Approval);
– copia della certificazione assicurativa redatta in conformità con quanto stabilito nel contratto di wet lease relativamente alle responsabilità assicurative.
SORVOLI E SCALI TECNICI
La richiesta di autorizzazione al sorvolo o allo scalo tecnico da parte di vettori appartenenti a paesi non firmatari dell’Accordo sul Transito o di un Accordo aereo per la prestazione di servizi aerei in prima e seconda libertà, è inviata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze almeno 3 giorni lavorativi prima della data del volo all’indirizzo:
overflights@enac.gov.it
La richiesta indica:
– denominazione sociale del vettore e nazionalità;
– codicI IATA e ICAO del vettore;
– data delle operazioni;
– numero e codice di volo;
– routing completo;
– tipo e marca di aeromobile;
– tipologia di trasporto (passeggeri/cargo)
– se cargo specificare YES/NO DG on board
– altre informazioni utili e necessarie all’identificazione del volo e/o del trasporto
ALLEGATI
● Elenco dei Paesi terzi con i quali l’Italia ha stipulato accordi aerei bilaterali
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
● Convenzione di Chicago, approvata e resa esecutiva con d.lgs 6 marzo 1948 n.616 e ratificato con L.17 aprile 1956 n.561;
● Accordo sul Transito nei servizi aerei internazionali;
● Regolamento (CE) N. 1008/2008;
● Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione del Codice della Navigazione, a norma dell’art 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265) – artt.781-784-785-786-788 Codice della Navigazione;
● Regolamento “Trasporto aereo delle merci pericolose”
Ultimo aggiornamento: 27/11/2025
