Con riferimento al Regolamento ENAC “Approvazione delle Organizzazioni di Addestramento per il Trasporto Aereo delle Merci Pericolose”, Ed. 1 Rev. 0 del 21 settembre 2023, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla progettazione, all’approvazione e all’erogazione dei corsi, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni regolamentari.

  1. Corsi di addestramento riferiti a più funzioni

Ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento, le attività di addestramento devono essere progettate in relazione alle specifiche funzioni svolte dal personale destinatario della formazione.

Non è pertanto consentita l’approvazione e l’erogazione di corsi cosiddetti “combinati”, ossia riferiti contemporaneamente a due o più funzioni tra quelle individuate dall’articolo 12.

Ciascun corso deve essere dedicato a una singola funzione e prevedere un percorso formativo conforme ai relativi requisiti, con particolare riferimento ai contenuti didattici, alla durata minima dell’addestramento e alle modalità di valutazione finale. L’eventuale presenza di argomenti comuni a più funzioni non giustifica il loro accorpamento in un unico corso.

  1. Separazione tra addestramento iniziale e addestramento finalizzato all’aggiornamento

I corsi di addestramento iniziale e quelli di aggiornamento devono essere progettati, organizzati ed erogati come percorsi formativi distinti, nel rispetto delle specifiche durate e modalità di valutazione previste dal Regolamento e dal relativo Allegato B.

Non è consentita la condivisione, anche parziale, delle attività didattiche tra le due tipologie di corso, neppure qualora siano previsti argomenti o moduli formativi comuni.

L’intero processo formativo, dalla programmazione e dallo svolgimento delle lezioni fino alla valutazione finale e alla relativa documentazione, deve pertanto essere gestito separatamente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di addestramento.

Le Organizzazioni di Addestramento sono tenute a verificare la conformità dei propri programmi e delle relative procedure, provvedendo agli eventuali adeguamenti necessari prima della successiva erogazione dei corsi, sotto la responsabilità del Responsabile della Formazione.

  1. Identificazione allievi

L’art. 45 comma 1 D.P.R. 445/2000 prevede che “i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi”. Da ciò, emerge che le Pubbliche Amministrazioni possono esigere l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, nell’esercizio delle proprie funzioni, finalizzato, ove occorra, alla identificazione dei soggetti con cui l’Amministrazione si relaziona.

Dalla norma su richiamata, dunque, si può concludere che gli allievi sono tenuti ad essere identificati dall’istruttore mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Si rappresenta che tale onere non può essere assolto con la mera sottoscrizione di una autocertificazione.