- La compagnia aerea deve garantire ai passeggeri a mobilità ridotta le seguenti forme di assistenza:
- trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale
- oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose
- comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile
- realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità
- se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici
- qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.
Ultimo aggiornamento: 16/05/2024