(Aggiornamento al 6 dicembre 2022)

Il 31 dicembre 2020 è divenuto applicabile il Reg.(UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio.
Tale Regolamento, che inquadra gli aeromodelli come UAS (Unmanned Aircraft System), ha modificato, tra l’altro, il sistema autorizzativo posto in capo alle Autorità nazionali, riguardante le attività aeromodellistiche effettuate da club e associazioni.

In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire
secondo le seguenti modalità:

1) In categoria aperta

L’attività è consentita secondo le condizioni e le limitazioni delle operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 2019/947 e integrato dal Regolamento ENAC UAS-IT.

2) nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC.

L’attività è consentita ai piloti remoti appartenenti a club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC secondo i contenuti dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, in accordo alle condizioni e limitazioni definite nell’autorizzazione stessa.

In questo caso, alcune responsabilità, quali per esempio la registrazione dell’operatore, la stipula dell’assicurazione e la verifica delle competenze dei piloti remoti, ricadono in capo al club o associazione di aeromodellismo autorizzata dall’ENAC, secondo procedure definite e verificate in sede di autorizzazione.
I club o associazioni di aeromodellismo titolati a richiedere tale autorizzazione, fatta salva la definizione di club e di associazioni di aeromodellismo di cui all’art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, devono essere in possesso di personalità giuridica e riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36.

I club o associazioni che non godono dei requisiti previsti dalla su citata legge, non possono richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, ma possono associarsi a un club o associazione di aeromodellismo autorizzata, secondo le condizioni e limitazioni riportate nell’autorizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata con lettera in carta semplice e inviata a ENAC – Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio all’indirizzo p.e.c. dell’ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it.

La lista dei club e associazioni di aeromodellismo autorizzati sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale.
Alla data di questa pubblicazione l’Aero Club d’Italia ha espresso l’interesse alla richiesta di autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 71,1 del regolamento (UE) 2018/1139, in data
30.11.2022, con lettera prot. 0149176, ENAC ha adottato, e notificato ad EASA con prot. 711/22/0493, la proroga fino al 30 giugno 2023 dell’applicabilità delle regole nazionali in assenza di autorizzazione in accordo all’art. 16 del Reg.(UE) 2019/947 per le attività di aeromodellismo sul territorio nazionale.

Zone geografiche individuate dall’ENAC per attività nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC

Effetti della Proroga – Fino al 30 giugno 2023, all’interno delle aree istituite dall’ENAC e pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1, gli aeromodellisti in possesso dell’abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciata dall’Aero Club d’Italia, ove prevista, possono svolgere attività anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 16 del reg. UE 2019/947.

Pertanto, le aree pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 con scadenza 31 dicembre 2022 saranno estese d’ufficio fino al 30 giugno 2023.

Estensione di Validità – In accordo ai contenuti dell’Articolo 15 comma 2 del Reg. (UE) 2019/947, e secondo il principio del Grand Father Right, è possibile estendere la validità oltre il 30 giugno 2023 delle aree già istituite (che saranno pertanto individuate come “zone geografiche”), mantenendo le stesse condizioni definite in AIP, solamente per le attività svolte in ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzate dall’ENAC in accordo all’art. 16 del citato Regolamento. In assenza di questa autorizzazione, le aree saranno cancellate con decorrenza 1 luglio 2023.

Nuove Istituzioni – A far data dal 15 giugno 2022, tutte le richieste di istituzione di zone per attività aeromodellistica inviate all’ENAC sono accolte solamente se inviate da un club o associazione di aeromodellismo autorizzata (o con processo di autorizzazione in corso) e se corredate da uno studio di analisi del rischio, necessario affinché tali aree siano riconosciute come “zone geografiche” in accordo all’Articolo 15 comma 2 del Reg. (UE) 2019/947.

Fatturazione

Gli accertamenti ENAC ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai club o associazioni di aeromodellismo vengono fatturati da ENAC ad art. 20 del Regolamento per le Tariffe dell’ENAC.