L’art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione (parte aggiornata al decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151) stabilisce che “la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e’ subordinata all’autorizzazione dell’ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa”.

L’art. 707 del Codice della Navigazione stabilisce che l’ENAC individua le aree del territorio nazionale da sottoporre a vincolo; a livello locale, i Comuni interessati territorialmente dalla presenza dell’aeroporto, raccolgono le limitazioni delle aree interessate dal vincolo aeronautico all’interno di strumenti denominati “mappe di vincolo”. Nelle parti di territorio nazionale non ricomprese all’interno di dette mappe, l’ENAC svolge a livello centrale le valutazioni di compatibilità.

Con lettera ENAC prot. n. 146391/IOP del 14/11/2011, questo Ente, in applicazione dell’art. 12 del D. Lgs.387/2003 “razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”, ha inviato agli Enti titolari delle autorizzazioni una circolare esplicativa volta ad individuare le tipologie di interventi da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità per ostacoli o pericoli alla navigazione, specificando i limiti dell’interesse aeroportuale e aeronautico.

La procedura pubblicata in queste pagine web riassume gli ambiti di interesse per le valutazioni di competenza ENAC, fornendo al contempo uno strumento informatico in grado di “filtrare” gli interventi che necessitano dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione.