Di seguito si forniscono i chiarimenti in relazione alla domanda oggetto della FAQ

1. Posso presentare la domanda di rilascio del Certificato di Navigabilità per un aeromobile che è stato registrato in precedenza presso un’Amministrazione Pubblica dello Stato Italiano?

Si, a condizione che: 1) l’aeromobile sia di tipo omologato da EASA e 2) la sua matricola di registrazione e/o numero di serie è inclusa nell’accordo tecnico, di norma denominata convenzione, siglato tra l’Amministrazione dello Stato e l’ENAC. Tale evidenza può essere richiesta all’Amministrazione di provenienza dell’aeromobile o all’ENAC.

2. Con quali amministrazioni dello Stato l’ENAC ha siglato convenzioni / accordi?

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

3. Quali requisiti deve soddisfare il richiedente?

Il richiedente deve soddisfare i requisiti di eleggibilità di cui al 21.A.172 della Parte 21 Annessa al Regolamento (UE) 748/2012.

4. Quale modello devo utilizzare per presentare la domanda?

Il modello da utilizzare è l’ENAC Form 21.A.174. Nel “blocco 2 – Altro” specificare l’Amministrazione Statale di provenienza dell’a/m e confermare che le marche di registrazione e/o il numero di serie sono incluse nell’accordo siglato dall’ENAC con l’Amministrazione in questione (es. Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). La domanda deve essere presentata via pec (protocollo@pec.enac.gov.it) alla Direzione Operazioni competente per territorio.

5. Presentazione della domanda – tipo di documentazione che l’organizzazione che effettua ’airworthiness review’ deve essere in possesso:
Fare riferimento a quanto previsto nel punto 21.A.174 del Regolamento (UE) 748/2012:

5.1 Specificare il tipo di certificato che si intende ottenere; ed inoltre fornire quanto segue:
A. una dichiarazione dell’autorità competente dell’Amministrazione dello Stato in cui l’aeromobile è, o era, registrato, che rifletta lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel suo registro al momento in cui ha lasciato il registro,
B. la dichiarazione relativa alla massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell’aeromobile,
C. il manuale di volo, se richiesto dalla base di certificazione applicabile,
D. la documentazione storica per stabilire la configurazione e lo standard di manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni associate,
E. una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in base a una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato Vb (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014,
F. nel caso di aeroplani subsonici a getto con MTOM > 5700 kg ovvero di aeroplani a elica > 8618 kg, specificare la data di emissione del primo certificato di aeronavigabilità rilasciato al tipo di aeroplano, allo scopo di verificare l’applicabilità delle norme di cui al  volume III dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, per quanto riguarda i dati relativi al valore metrico di CO2.

Se non diversamente concordato tra il richiedente e ENAC, la dichiarazione di cui alla lettera A deve essere stata rilasciata non più di 60 giorni prima della presentazione dell’aeromobile all’ENAC.

5.2 in deroga a quanto previsto al paragrafo 5.1 A è possibile presentare, in casi eccezionali, una domanda senza la dichiarazione che rifletta lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile, a condizione che:
a. ENAC abbia avuto evidenza che l’assenza della dichiarazione non è dovuta a questioni inerenti la sicurezza dell’aeromobile
b. Un’impresa approvata in conformità con il privilegio specificato al punto CAMO.A.125(e) dell’allegato Vc (parte CAMO) o al punto CAO.A.095(c)(1) dell’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) del regolamento (UE) n. 1321/2014, abbia elaborato un programma di valutazione che illustra in dettaglio le ispezioni necessarie per compensare le mancate attestazioni di aeronavigabilità da parte dell’autorità aeronautica dell’Amministrazione statale di provenienza. Il programma specificherà le attività che devono essere condotte per identificare lo stato dell’aeromobile con riferimento al tipo approvato da EASA, alle modifiche, riparazioni e manutenzioni. Inoltre il programma deve includere le ispezioni necessarie al fine di determinare eventuali superamenti (eccedenze) rispetto a quanto indicato nelle limitazioni previste nell’inviluppo di volo legate alle peculiarità di impiego dell’aeromobile e in base a quanto emerso dall’analisi delle registrazioni operative e di navigabilità continua. Il programma deve essere accettato dall’ENAC prima che la valutazione sia condotta.
c. I risultati dell’ispezioni descritte nel programma di valutazione sono:
– riassunti in un rapporto di valutazione,
– considerati in modo appropriato durante la revisione dell’aeronavigabilità richiesta in conformità alla Parte M o alla Parte ML,
– trasmessi all’ENAC insieme alla raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) in conformità all’Allegato I (Parte M) del regolamento.

Su richiesta dell’ENAC, il richiedente deve consentire l’accesso e la copia di tutte le informazioni che sono state necessarie per generare il programma di valutazione e il rapporto.

6 L’attività di rilascio della raccomandazione o dell’ARC necessità di una specifica approvazione nel CAME/CAE?

Si, in particolare il CAME/CAE deve contenere una procedura “Additional procedure for recommendation (part M) to  competent authority or the issuance of ARC (part ML) for the import of aircraft (third country/State aircraft)” che definisce le modalità attuative per il rilascio della raccomandazione o dell’ARC.

7 Esiste materiale interpretativo e di guida applicabile al caso del rilascio del Certificato di Aeronavigabilità ad un aeromobile proveniente da un’amministrazione statale nazionale non rientrante nell’applicabilità del Regolamento (UE) 2018/1139 (ad esempio per lo sviluppo delle procedure della CAMO o del programma di valutazione dell’aeronavigabilità)?

Nelle more del processo di sviluppo normativo di sviluppo del task in questione da parte dell’EASA, si può fare riferimento a quanto applicabile riportato nella NPA 2016-08 emessa da EASA, tenendo conto delle sopraggiunte innovazioni del regolamento (UE) 1321/2014.