Non esiste una definizione puntuale di aeromobile “nuovo”, di conseguenza occorre individuare il momento in cui l’aeromobile viene giuridicamente ad esistenza per poter individuare il momento dal quale l’aeromobile non può più essere considerato nuovo ma va considerato usato.

Il momento in cui l’aeromobile viene ad esistenza è il momento in cui lo stesso è ammesso per la prima volta alla navigazione secondo il Codice della Navigazione, tale momento coincide con l’immatricolazione.

  • Art. 749 – Ammissione degli aeromobili alla navigazione.
    • [I]. Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
    • [II]. Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all’articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell’articolo 754. …
  • Art. 750 – Iscrizione ed identificazione degli aeromobili1
    • [I]. Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all’articolo 756. …
  • Art. 764 – Certificato di navigabilità1
    • [I]. L’idoneità dell’aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.
    • [II]. Il certificato di navigabilità abilita l’aeromobile alla navigazione.

Sulla base del combinato disposto degli articoli sopra riportati è da ritenersi che un aeromobile
è da considerarsi nuovo fino a quando non viene immatricolato (con marche definitive) e abilitato
alla navigazione per la prima volta1.
In aggiunta l’a/m non deve essere stato utilizzato per operazioni private o commerciali al di fuori
di quelle consentite al produttore nell’ambito dei test, collaudi di fabbricazione e prove di volo
per il rilascio del primo Certificato di Navigabilità2.

  • 1 Ferma restando la possibilità di procedere a più immatricolazioni in caso di trasferimenti da un Registro Aeronautico Nazionale ad un altro, quello che rileva ai fini della presente indagine è la prima immatricolazione.
  • 2Voli previsti dal Regolamento UE 748/2012 Parte 21 Subpart P per gli scopi indicati dai seguenti articoli: 21.A.701(a)(4) Voli Prova di Produzione, 21.A.701(a)(7) Voli di consegna ed esportazione e 21.A.701(a)(8) Voli accettazione per l’Autorità.

In ultimo occorre sottolineare che la definizione di aeromobile nuovo può dipendere dal contesto
specifico in cui viene utilizzata e pertanto quanto sopra rappresentato può non essere
appropriato in ambiti disciplinati da normative diverse da quella aeronautica (es. normativa
fiscale, commerciale, finanziaria, ecc.).