No.
Il riconoscimento dello status di skilled worker, come indicato nel punto 3 della AMC 66.A.30(a), implica una valutazione di merito dell’adeguatezza dei piani di studio dello specifico corso di addestramento, in termini di contenuti teorici e delle correlate attività pratiche (contenuti e durata) relativamente alla costruzione, riparazione, revisione o ispezione di apparecchiature meccaniche, elettriche o elettroniche.
Nel passato ENAC, all’interno del sistema educativo di istruzione e di formazione, scuola secondaria di secondo grado, ha valutato positivamente il percorso di formazione degli Istituti Tecnici Superiori per Periti in Costruzioni Aeronautiche o Elettronica, in termini di tipologia di argomenti trattati e durata della connessa parte pratica di laboratori e officina, al fine di soddisfare quanto richiesto nei succitati paragrafi normativi e nella succitata correlata AMC.
Con l’introduzione del quadro legislativo della cosiddetta “riforma Moratti”, la parte pratica di laboratorio di questi percorsi di formazione (e dei successivi percorsi nati a seguito della cosiddetta “riforma Gelmini”) è stata notevolmente ridotta ed è stata tolta la definizione di “Perito” dai diplomi emessi al termine del corso.
Tale variazione nel percorso di formazione non consente ad ENAC di estendere il riconoscimento a suo tempo espresso (in termini generali, a prescindere cioè dallo specifico istituto scolastico che lo ha erogato), nei riguardi del percorso di formazione degli Istituti Tecnici Superiori per Periti in Costruzioni Aeronautiche o Elettronica del vecchio ordinamento, anche al completamento dei nuovi corsi (corso di studi presso gli Istituti Tecnici, Tecnologico (post riforma Gelmini), degli indirizzi Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo, opzione Costruzioni Aeronautiche, ed Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica (o Elettronica/Automazione)), senza una rivalutazione complessiva del nuovo percorso formativo in questione con un coinvolgimento attivo a richiesta del Ministero competente o, in subordine, dell’istituto di istruzione coinvolto nel caso specifico sulla base dei piani nazionali di formazione messi a disposizione dal Ministero e con il supporto di quest’ultimo per ritenere soddisfatto quanto previsto nella AMC.
Tale percorso, e in particolare quello collegato alla seconda delle due opzioni, presenta delle oggettive difficoltà e non è possibile assicurare, come è facile comprendere, la positiva e soddisfacente conclusione. Al momento, quindi, i Diplomi che non riportino esplicitamente la dizione “Perito” non sono considerati accettabili ai fini della riduzione dell’esperienza pratica prevista nel summenzionato requisito 66.A.30(a)2(ii) [come pure per i requisiti 66.A.30(a)1(ii), ovvero 66.A.30(a)2a(ii)].
Ultimo aggiornamento: 03/05/2024