La polizza assicurativa deve coprire sia la RCT che la RCA. II massimale, così come già esplicitato al comma 2 dell’art. 9 del Regolamento, deve essere unico per sinistro e comprendere: la
responsabilità civile e quella verso terzi, nonché i danni a persone o cose che possano derivare tanto per effetto dell’attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto per l’utilizzo dei mezzi in
ambito aeroportuale.