La certificazione del prestatore e il contratto di subconcessione, ancorché requisiti incidenti sull’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, costituiscono fattispecie distinte per natura e regolamentazione. Ciò premesso, l’art. 15, comma 2, si applica esclusivamente in fase di rilascio della prima certificazione e la sua previsione si giustifica per la finalità pratica di allineare la durata del certificato a quella della subconcessione. La disposizione in esame non si applica, quindi, in caso di rinnovo della certificazione, in quanto la sub- concessione scade al termine previsto in contratto indipendentemente dalla durata del rinnovo.