No, decorso il periodo di vigenza del primo provvedimento, in caso di ulteriore limitazione, a prescindere dal numero dei prestatori stabiliti, l’individuazione dei nuovi handler dovrà avvenire mediante gara. Pertanto, la previsione di cui all’art. 15 co.5 è da intendersi applicabile solo a seguito della prima emissione del provvedimento sullo Scalo. Resta inteso che alla nuova procedura di selezione potranno partecipare anche i prestatori uscenti, cioè gli handler risultati aggiudicatari a seguito della prima gara.
Ultimo aggiornamento: 16/07/2024