Il gestore aeroportuale è tenuto a certificarsi per ogni attività prevista dal richiamato Regolamento, Ed. 8. Tuttavia, qualora le suddette attività siano svolte dal gestore a seguito di un provvedimento di centralizzazione, in luogo della certificazione è sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e g) del Regolamento stesso, nonché il possesso di una copertura assicurativa adeguata al tipo ed al volume di attività.
Il riconoscimento dei requisiti da parte di ENAC è sottoposto a controlli annuali operati dalle Direzioni ENAC competenti per territorio.
Ultimo aggiornamento: 11/10/2024