Le AMC associate all’M.B.303 e ML.B.303 forniscono le indicazioni sui tipi di ispezione da eseguire nell’ambito del programma e i relativi contenuti e finalità (questo rappresenta una struttura basica accettabile anche ai sensi della Parte ML,), che possono includere una fase di analisi documentale e, in tutti i casi, l’ispezione fisica dell’aeromobile nei limiti della portata e delle finalità dell’ispezione, sono individuate come:
ispezioni approfondite (in depth inspection);
ispezioni di rampa (ramp inspection);
A ciascuna di queste ispezioni potranno essere associate verifiche in volo quando ritenuto necessario ovverosia quando non è possibile completare a terra gli accertamenti di navigabilità ispezioni in volo (flight inspection).
In un’ottica di continuità con quanto già previsto nelle attività di verifica delle condizioni di aeronavigabilità degli aeromobili e nei programmi di sorveglianza degli operatori aerei (rif. AMC M.B.303 e punto 4 della AMC M.B.303(d)) rientrano:
a) nelle ispezioni approfondite: le ispezioni durante le manutenzioni maggiori, l’ispezione presso la base principale di un operatore / organizzazione CAMO con riferimento ad un singolo aeromobile;
b) nelle ispezioni di rampa: le ispezioni di rampa del programma di sorveglianza degli operatori aerei certificati;
Al fine di efficientare le attività, potranno essere effettuate verifiche combinate in occasione di audit di sorveglianza (siano essi di continuation che change), che possono riguardare, ad esempio, ma non solo:
- l’ispezione approfondita ACAM;
- la revisione dell’aeronavigabilità;
- l’ispezione fisica ai fini del permesso di volo;
- l’ispezione per il certificato di navigabilità per l’esportazione;
- l’audit di prodotto in accordo con M.B.704(c);
- l’audit di prodotto in accordo alla parte 145 o parte M, capitolo F;
- la revisione sotto supervisione per l’autorizzazione di ARS, a condizione che coprire l’intero campo di applicazione dell’ispezione fisica in accordo a M.A.710(c) ed e
- le verifiche connesse alle notifiche di carenze nel PdM dichiarato ai sensi del M.A.302(h)4 dal proprietario/esercente di aeromobili ELA1 non impiegati in operazioni commerciali; e
- le ispezioni a terra effettuate secondo ARO.OPS o ARO.RAMP (del Regolamento (UE) sulle Operazioni Aeree).
Ultimo aggiornamento: 03/05/2024