Il Regolamento ENAC costituisce recepimento del Regolamento (UE) n. 785/2004, il quale prevede, all’art. 2, che lo stesso non si applichi agli aeromobili di Stato di cui all’articolo 3, lettera b), della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Tale previsione risulta coerente con il principio di autonomia, riconosciuto a livello internazionale e nazionale, tra aviazione civile e aviazione militare. Il Codice della Navigazione, agli articoli 744 e seguenti, riconosce infatti la piena autonomia dell’aviazione militare rispetto a quella civile. Ne consegue che l’art. 2 del Regolamento ENAC, nel richiamare tale autonomia, non introduce divieti e lascia all’Aeronautica Militare ampia discrezionalità nella disciplina della materia.
  • Ferma restando l’incompetenza di ENAC rispetto alle attività dell’Aeronautica Militare, risulta coerente con il sistema normativo e regolamentare l’utilizzo dei parametri di cui al Regolamento (UE) n. 785/2004, come recepito dal Regolamento ENAC, ai fini dell’assicurazione dei passeggeri civili che utilizzano aeromobili militari.