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No, qualora non ravvisi la necessità di spazi e locali all’interno dell’aeroporto, l’handler, fra la documentazione a corredo dell’istanza di certificazione, dovrà presentare una
dichiarazione di carenza di interesse al riguardo, controfirmata dal gestore aeroportuale.
In tali casi, entro trenta giorni dal rilascio del certificato o della relativa estensione ovvero dell’autorizzazione per l’autoproduzione, il Gestore dovrà garantire al prestatore/autoproduttore l’accesso agli impianti aeroportuali, senza dover rendere disponibili gli spazi ed i locali di cui all’art.8, comma 1, lett. i del Regolamento.
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No, il Gestore dovrà esprimere il parere di competenza ogniqualvolta si verifichi un aggiornamento e/o modifica delle procedure operative, degli standard di qualità e della tutela ambientale contenute nel Manuale delle Operazioni del prestatore.
Si precisa che il suddetto parere dovrà essere reso anche nel caso in cui, a seguito di revisioni del Manuale di Aeroporto e del Regolamento di Scalo, l’handler apporti le conseguenti modifiche alle proprie procedure.
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Si, l’idoneità al trasporto di materie radioattive da parte di un handler presso un dato Scalo ricade sotto la responsabilità dell’operatore aereo che lo utilizza e che risulta abilitato ai sensi del decreto autorizzativo rilasciato dal MASE.
Pertanto, per l’effettuazione di tale attività non rileva la classe di certificazione dell’handler di cui all’art. 2 co.2 del Regolamento “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” Ed. 8.
Resta fermo che l’handler che trasporta materiale radioattivo deve essere in possesso della certificazione prevista dal Regolamento su menzionato, per la sottocat. 5.4 di cui al D.lgs. 18/99.
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Si, nel caso di una limitazione che riguardi unicamente una delle due classi di certificazione, l’altra classe è da intendersi liberalizzata e, conseguentemente, esercitabile anche dai prestatori operanti nella classe limitata.
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No, il ricorso all’accordo operativo di cui all’art. 11 co.2 del Regolamento può riguardare anche solo l’espletamento di alcune delle attività ricomprese in una o più categorie o sottocategorie del D.lgs. 18/99.
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No, decorso il periodo di vigenza del primo provvedimento, in caso di ulteriore limitazione, a prescindere dal numero dei prestatori stabiliti, l’individuazione dei nuovi handler dovrà avvenire mediante gara. Pertanto, la previsione di cui all’art. 15 co.5 è da intendersi applicabile solo a seguito della prima emissione del provvedimento sullo Scalo. Resta inteso che alla nuova procedura di selezione potranno partecipare anche i prestatori uscenti, cioè gli handler risultati aggiudicatari a seguito della prima gara.