Si rende disponibile il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento.
Il Regolamento revisiona, tra le altre cose, l’Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014 per modificarne i contenuti al fine di introdurre i requisiti che impongano a dette imprese di manutenzione di attuare un sistema di gestione della sicurezza (management system, MS), armonizzando le disposizioni generali nonché i requisiti per le
autorità competenti a quelli stabiliti nell’allegato V quater (Parte CAMO) e, all’interno di questo, un sistema di segnalazione di eventi in linea con i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In data 10 maggio 2022, EASA ha poi pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la ED Decision 2022/011/R contenente gli
aggiornamenti alle AMC/GM relative alle modifiche regolamentari introdotte con la summenzionata nuova normativa e una AMC alla Parte CAMO che riguarda la qualificazione del Safety Manager.
NOTA: il Regolamento (UE) 2021/1963 (rif. Articolo 3) entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea avvenuta il 12 novembre 2021 (ossia dal 2 dicembre 2021).
I requisiti di tale regolamento, come stabilito nel suo Articolo 3, si applicano a partire dal 2 dicembre 2022 con l’eccezione dei seguenti, che si applicano invece a partire dal 2 dicembre 2021:
- articolo 2 del suddetto regolamento, ossia la sostituzione del terzo capoverso del punto M.A.502(c) per tener conto del fatto che nell’Allegato Vquinquies (Parte CAO) non ci sono riferimenti ad imprese con rating B e quindi, in tale requisito, bisogna far riferimento a ‘engine maintenance organisation’;
- punti 2) e 4) dell’allegato I al suddetto regolamento; ossia la sostituzione del punto (b) del paragrafo M.A.403 e della frase introduttiva nell’appendice VII per tener conto delle variazioni apportate nel paragrafo M.A.801 dalle precedenti modifiche regolamentari introdotte dal regolamento (UE) 2019/1383;
- allegato III del suddetto regolamento; ossia la sostituzione della frase introduttiva al paragrafo ML.A.906(a) al fine di armonizzare l’ambito di applicazione delle disposizioni di importazione dell’allegato Vter (Parte ML) con quello dell’allegato I (Parte M), nella quale si è aggiunto il caso degli aeromobili che provengono da un sistema regolamentare per il quale il regolamento 2018/1139 (NBR) non si applica, a quello dell’importazione di aeromobili che provengono da uno Stato terzo.
Ultimo aggiornamento: 21/11/2022