Si rende di seguito disponibile la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 22 aprile 2021 – «Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 6 – Volo ritardato – Articolo 8, paragrafo 3 – Dirottamento di un volo verso un altro aeroporto che serve la stessa città o regione – Nozione di “cancellazione” – Circostanze eccezionali – Compensazione dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo – Obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo effettivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione»