L’European Union Emissions Trading Scheme EU ETS è il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e rappresenta il principale strumento dell’UE per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

Il Sistema ETS è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea con la Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS). Nel 2008 lo schema ETS è stato esteso anche all’aviazione civile con la Direttiva 2008/101/CE.

Il sistema EU ETS dalla sua introduzione, ha subito numerosi cambiamenti ed è stato suddiviso in distinti periodi di trading, noti come “fasi”.

L’ETS si basa sul principio “cap and trade” che stabilisce un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo cui corrisponde un equivalente numero di “quote” di emissione (1 tonnellata di CO2 equivalente = 1 quota o EUA).

Lo schema si basa sul concetto che se un operatore aereo che partecipa al sistema supera il tetto di quote di emissioni assegnategli, allora deve acquistare le quote in eccesso; se non raggiunge il tetto di emissioni assegnate può invece vendere le quote non utilizzate.

Si tratta quindi di un sistema di scambio (Trade) delle quote che opera in un mercato volto ad incentivare l’abbattimento delle emissioni, per evitare di doverne acquistare e, al contrario, per poterne vendere.

Le quote di emissione possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito:

  • nel primo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati;
  • nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori aerei entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le domande di attribuzione delle quote da assegnare a titolo gratuito insieme ai dati relativi all’entità delle attività di trasporto aereo effettuate nell’anno di controllo sono presentate dagli operatori aerei alle autorità competenti dello Stato di riferimento (ANC), che le trasmette alla Commissione europea. Essa adotta una decisione che stabilisce la quantità totale delle quote di emissione da assegnare, il numero di quelle da vendere all’asta, da assegnare a titolo gratuito e da accantonare nella riserva speciale.
Ciascun operatore aereo deve presentare alla propria ANC, un piano di monitoraggio che determini le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni ai fini dell’assegnazione delle quote a titolo gratuito.

Gli operatori aerei hanno l’obbligo di restituire le quote di emissioni prodotte nel precedente anno civile entro il 30 aprile dell’anno in corso.
L’operatore aereo che non dispone di tutte le quote di emissioni da restituire dovrà acquistarle da altri operatori aerei con disponibilità di quote maggiore rispetto alle loro necessità.
Il trasferimento delle quote è riportato in un Registro nazionale elettronico collegato con un Registro dell’Unione europea che verifica la validità delle transazioni tra registri nazionali. La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell’Unione mentre il controllo su scadenze e rispetto delle regole del meccanismo è affidato all’Autorità Nazionale Competente (ANC).

In Italia, il Comitato ETS, in cui l’ENAC partecipa attivamente, è l’Autorità Nazionale competente per la gestione della Direttiva ETS (Direttiva 2003/87/CE) e le attività di progetto del Protocollo di Kyoto; esso ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed opera in accordo a quanto previsto nel D.lgs. n.30 del 13.03.2013 e suoi successivi emendamenti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata al Sistema ETS nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica .

Le caratteristiche peculiari dello schema ETS del settore aviazione sono le seguenti:

  • il sistema si applica a tutti i voli che atterrano o decollano da aeroporti situati nell’UE, a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea;
  • gli operatori aerei devono monitorare, e far verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, le loro emissioni, con un metodo standardizzato e definito a livello europeo. Essi devono sottoporre all’ANC il piano di monitoraggio verificato, per la conseguente approvazione;
  • la nazionalità dell’autorità di amministrazione è quella dello Stato di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) nel caso di operatori aerei comunitari; per gli operatori aerei di Paesi terzi si utilizza il criterio di “traffico prevalente” in Europa.

I riferimenti normativi relativi alla normativa ETS sono elencati nella pagina Emissioni gassose – riferimenti normativi.

LA FASE IV

Il Sistema EU ETS si fonda sulla possibilità di negoziare i certificati AEUA che rappresentano le quote di emissioni di CO2; tale opportunità resta alla base del Sistema EU ETS nella fase 4, che si sviluppa dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, ed è regolamentata dal D.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.

Le novità della Direttiva (UE) 2023/958 per il settore aviazione

Ambito di applicazione. L’ambito di applicazione del sistema EU ETS è rimasto circoscritto alle emissioni rilasciate dai voli interni allo spazio economico europeo (SEE) e da quelli verso la Svizzera e il Regno Unito (il c.d. stop the clock è stato prorogato sino al 31/12/2026).
Le emissioni dei voli non rientranti nell’ambito di applicazione dell’EU ETS ricadono, invece, nell’ambito di applicazione del sistema internazionale per la compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA).

La direttiva (UE) 2023/958 ha tuttavia previsto che entro il 1° luglio 2026 la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’integrità ambientale del sistema CORSIA, del suo stato di attuazione e della sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. Se CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell’impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l’EU ETS anche ai voli in partenza da aerodromi situati in Stati all’interno del SEE verso aerodromi situati al di fuori del SEE. Se tali risultati saranno invece considerati soddisfacenti, la proposta prevedrà l’applicazione dell’EU ETS ai voli all’interno del SEE, a quelli verso la Svizzera e il Regno Unito ed ai voli verso Stati che non applicano CORSIA.

La revisione normativa ha inoltre introdotto una deroga temporanea all’ambito di applicazione del sistema EU ETS per promuovere l’accessibilità delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (c.d. RUP). Fino al 31 dicembre 2030, infatti, gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione non si applicano alle emissioni dei voli tra un aerodromo situato in una RUP di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro al di fuori di tale RUP, e per le emissioni dei voli tra aerodromi situati entrambi nella stessa RUP o in diverse RUP dello stesso Stato membro.

La revisione della direttiva prevede, inoltre, un ampliamento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 , definiti come gli “effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I”. I nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Assegnazioni gratuite. La revisione della normativa EU ETS prevede l’eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito al settore del trasporto aereo. La percentuale di quote gratuite sarà ridotta a circa il 60% nel 2024, a circa il 40% nel 2025, e sarà completamente azzerata nel 2026, quando è prevista la vendita all’asta integrale delle quote.

Tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, tuttavia, gli operatori aerei potranno richiedere l’assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili (SAF). In tale periodo è prevista l’assegnazione di 20 milioni di quote gratuite a copertura parziale del differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili. Tale disposizione ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo del mercato dell’Unione per i carburanti sostenibili e la decarbonizzazione del trasporto aereo commerciale. I carburanti ammessi a tale meccanismo premiale sono riportati nella tabella seguente.

Ciclo di conformità. Il termine per la restituzione delle quote da parte degli operatori aerei è stato posticipato dal 30 aprile al 30 settembre.