Si rende disponibile il testo del Regolamento per le Tariffe dell’Enac:
Avviso del 28 aprile 2025 – Il nuovo Regolamento per le Tariffe dell’ENAC, approvato con Decreto dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze n. 46 dell’11 marzo 2025, entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento medesimo, il 26 giugno 2025, adeguati i sistemi informativi e contabili dell’Ente.
AVVISO del 7 febbraio 2025: prestazioni non effettuate o completate
Il vigente Regolamento per le tariffe disciplina all’articolo 5 il pagamento dei diritti per prestazioni non effettuate o completate, come segue:
ART. 5 – Prestazioni non effettuate o completate
- I diritti stabiliti dal presente regolamento ed il rimborso delle spese competono all’ENAC anche se la prestazione, sia essa necessaria o richiesta, non sia stata effettuata completamente, ovvero non sia stato effettuato il collaudo finale, ovvero non sia rilasciato alcun documento da parte dell’Ente purché ciò sia dipeso dal comportamento del richiedente.
A norma dell’art. 5, si comunica che per le prestazioni rese all’utenza, siano esse necessarie o a richiesta, competono all’Ente i correlati corrispettivi, calcolati in applicazione del vigente Regolamento per le tariffe, anche nel caso in cui le verifiche e/o istruttorie condotte abbiano sortito un esito negativo, per mancanza dei requisiti necessari al rilascio dei relativi atti, documenti o titoli.
Le istanze di rimborso saranno pertanto ammesse solo in caso di versamenti errati o nel caso di prestazioni non effettuate o parzialmente effettuate per cause imputabili all’Ente.
Roma, 5 giugno 2020 – In merito ai pagamenti a seguito di prestazioni e attività svolte dall’ENAC, si precisa che l’importo di ciascuna fattura emessa dall’Ente è arrotondato all’euro per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni fino a € 0,50 o superiori a € 0,50, come previsto dall’art. 8 del Regolamento delle Tariffe approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’arrotondamento, per eccesso o per difetto, si applica a prescindere dal mezzo di pagamento.
Si fa presente che è stata segnalata ai Ministeri concertanti una “errata corrige” relativa ad alcuni refusi dovuti alla riformulazione del testo, per il successivo recepimento nel Regolamento.
Ultimo aggiornamento: 28/04/2025