In caso di danneggiamento del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione si deve aprire un rapporto di danneggiamento bagaglio facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).
Entro 7 giorni dalla compilazione del PIR, inviare tutta la documentazione specificata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
Documentazione necessaria:
- il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l’originale del PIR rilasciato in aeroporto;
- l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
- l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.
In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.131 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.335) dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 17) per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il Passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, non è previsto un Organismo responsabile nazionale ed un collegato sistema sanzionatorio.
Eventuali segnalazioni consentono comunque all’ENAC di rilevare criticità ed esigenze degli utenti per il costante miglioramento dei servizi oferti dagli Operatori del trasporto aereo.
Ultimo aggiornamento: 13/11/2023