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Il reclamo deve essere inviato alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto in caso di "viaggi tutto compreso".
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Il termine overbooking indica che i posti disponibili sull'aeromobile sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo
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Ogni compagnia aerea di norma indica nelle proprie Condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) quanto tempo prima è necessario presentarsi in aeroporto per svolgere le operazioni di accettazione (check-in). E' consigliabile arrivare in aeroporto con congruo anticipo per effettuare agevolmente le operazioni di imbarco. In ogni caso è necessario rispettare i tempi indicati dalla compagnia aerea, dall'operatore turistico o dall'agente di viaggio. Si ricorda che i tempi indicati dalle compagnie aeree si riferiscono all'inizio delle operazioni di registrazione al banco check-in.
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Nel caso in cui la compagnia aerea non risponda dopo 6 settimane, oppure risponda fornendo motivazioni non esaustive rispetto a quanto indicato nei reclami inviati, si potrà presentare reclamo:
- alle Sedi Enac dell'aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in Paesi terzi.
- ai competenti Organismi responsabili nel caso di disservizi occorsi invece in partenza da un Paese dell'Unione europea, dalla Norvegia, dalla Islanda e dalla Svizzera o per i voli in arrivo da Paesi terzi verso l'Unione europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera).
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Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore. Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell'Unione Europea si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore. Il diritto all'assistenza comporta:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
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Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell'inadempimento o dell'illecito della compagnia aerea, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP). Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle. Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
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Solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente, la compagnia aerea deve fornire:
- assistenza
- la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale
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Sì. Negli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) 2111/2005 viene stabilito che al momento della prenotazione il passeggero deve ricevere adeguate informazioni sulla compagnia aerea che effettuerà il volo.
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No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto
- meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto
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No. Il modulo di reclamo on-line non sostituisce il reclamo che dovrà sempre essere inviato alla compagnia aerea responsabile del disservizio. Cosa devo fare per segnalare all'Enac disservizi diversi da negato imbarco (compreso overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo? È possibile segnalare all'Enac un disservizio compilando on-line l'apposito modulo di segnalazione disservizi o in alternativa inviando la segnalazione, a mezzo posta o e-mail, direttamente alle Sedi Aeroportuali Enac presso le quali l'evento si è verificato. Le segnalazioni contribuiscono al monitoraggio sull'andamento, ai fini del loro costante miglioramento, dei servizi offerti dagli Operatori del trasporto aereo agli utenti.
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No. L'assistenza è prevista solo in caso di ritardo prolungato, cioè dopo 2, 3, 4 ore dall'orario di partenza previsto, a seconda della distanza in Km della tratta.
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Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore il passeggero ha diritto, oltre all'assistenza durante il periodo di attesa, alla possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio che non viene effettuata allo stesso prezzo al quale è stato acquistato.
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A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione a partire da tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo pubblicato. Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Regolamento 261/2004).
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Sì. Tutte le compagnie aeree in partenza dal territorio dell'Unione Europea, come previsto dal Regolamento europeo n. 261/2004, hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:
- negato imbarco (compreso overbooking)
- cancellazione del volo
- ritardo prolungato del volo
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Sì. Il Regolamento (CE) 261/2004 si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:
- un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera
- un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
- a tutti i voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
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No.
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Sì, può essere negato l'imbarco ad un passeggero qualora sussistano ragionevoli motivi, quali ad esempio ritardata presentazione al check-in/gate, motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio non conformi alle condizioni di trasporto del vettore e/o alle normative nazionali o internazionali in materia.
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Prima di acquistare un biglietto aereo è importante leggere con attenzione le condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) della compagnia aerea al fine di verificare eventuali limitazioni collegate alla tariffa che si intende acquistare. In particolare è bene verificare:
- se la tariffa che si intende acquistare offre o meno la possibilità di rinunciare al volo o di modificarne le date
- i limiti di peso e le dimensioni del bagaglio da stiva e del bagaglio a mano
- i documenti d'identità e/o visti richiesti per la destinazione prescelta
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Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:
- alla scelta tra:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
- assistenza
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
- in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria
- l'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
Distanze in Km Ammontare della compensazione Inferiori o pari a 1500 Km euro 250 Superiori a 1500 Km euro 400 Distanze in Km Ammontare della compensazione Inferiori o pari a 1500 Km euro250 Comprese tra 1500 e 3500 Km euro 400 Superiori a 3500 Km euro 600 - alla scelta tra:
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In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se non ci sono volontari, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a:
- compensazione pecuniaria L'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
Distanze in Km Ammontare della compensazione Inferiori o pari a 1500 Km euro 250 Superiori a 1500 Km euro 400 Distanze in Km Ammontare della compensazione Inferiori o pari a 1500 Km euro 250 Comprese tra 1500 e 3500 Km euro 400 Superiori a 3500 Km euro 600 - alla scelta tra:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
- assistenza
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
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Al momento della prenotazione il passeggero ha diritto a ricevere informazioni su:
- compagnia aerea che effettuerà il volo (vettore aereo operativo)
- orario del volo
- tipo di aeromobile
- tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
- codice di prenotazione
- tempi di presentazione al check-in
- limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri
- limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio
- modalità di reclamo
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Le normative in materia di diritti dei passeggeri sono:
- la Convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale in materia di danni, smarrimento e ritardi nella consegna del bagaglio
- il Regolamento (CEE) n. 323/1999 del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS)
- il Regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
- il Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
- Decreto Legislativo n.79/2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
- il Regolamento (CE) n. 2111/2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo
- il Decreto Legislativo 69/2006 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
- il Regolamento (CE) 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
- il Decreto Ministeriale n. 107/T del 24 luglio 2007 recante "Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"
- il Decreto legislativo 24/2009 del 24 febbraio 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"
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No. Tutti i passeggeri in possesso di biglietti acquistati con una tariffa Frequent Flyer, o biglietti emessi nel quadro di altri programmi commerciali promossi dalle compagnie aeree o dagli operatori turistici con prenotazione confermata, possono tutelare i propri diritti nei casi sopra indicati come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04.
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Si. Le tutele previste dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di negato imbarco (compreso overbooking), cancellazione del volo e ritardo prolungato del volo non si applicano a quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator).
Ultimo aggiornamento: 13/11/2023