Le compagnie aeree in partenza dal territorio dell’Unione Europea, come previsto dal Regolamento europeo n. 261/2004, hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:
- negato imbarco (compreso overbooking)
- cancellazione del volo
- ritardo prolungato del volo
a norma dell’art.14 del regolamento se viene negato l’imbarco, cancellato un volo o ritardato un volo di almeno due ore il vettore aereo deve informare i passeggeri coinvolti con un avviso scritto contenente le forme di tutela previste per i singoli casi.
Ultimo aggiornamento: 13/11/2023