Obbligo di informativa da parte della compagnia aerea in caso di disservizi

Le compagnie aeree in partenza dal territorio dell'Unione Europea, come previsto dal Regolamento europeo n. 261/2004, hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:

  • negato imbarco (compreso overbooking)
  • cancellazione del volo
  • ritardo prolungato del volo

a norma dell’art.14 del regolamento se viene negato l’imbarco, cancellato un volo o ritardato un volo di almeno due ore il vettore aereo deve informare i passeggeri coinvolti con un avviso scritto contenente le forme di tutela previste per i singoli casi.

 

 

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