Si rende disponibile la Maintenance Annex Guidance:

MAG change 10 sottoscritto il 12 Giugno 2025 (data entra in vigore 10 ottobre 2025)

Copia del MAG CHG 10 è reperibile sul sito EASA, al link EU – USA Bilateral Agreement

 

MAG change 10 del 10 ottobre 2025

Il CHG 10 è stato sottoscritto in data 12 giugno 2025, con data di entrata in vigore e attuazione il 10 ottobre 2025, ossia 120 giorni dopo la sottoscrizione dello stesso come indicato nella sezione D Entry Into Force and Termination.

Le imprese Italiane approvate secondo l’allegato II (Parte 145) al Reg. (UE) 1321/2014, in possesso di approvazione FAA quale impresa di manutenzione nell’ambito delle previsioni del BASA UE/US e del correlato MAG, devono modificare come necessario le procedure del Supplement FAA al MOE, e i processi collegati, in rispondenza al CHG 10 del MAG. Evidenza del completamento della verifica e dell’implementazione delle modifiche necessarie deve essere fornita all’ispettore incaricato in tempi utili a che lo stesso possa procedere all’approvazione della nuova revisione del Supplement entro il 10 Ottobre 2025 .

Confrontare con quanto pubblicato nella apposita sezione EU-USA del sito dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea

Il CHG 10 del MAG affronta principalmente le lessons learned che è stato possibile derivare dalle problematiche tecniche emerse dall’analisi dei risultati delle campagne Sampling Inspection System e già in discussione da molto tempo tra FAA ed EASA . Inoltre in questo change sono stati introdotte le opportune variazioni per tener conto dell’implementazione dell’SMS presso le imprese AMO 145 con base principale delle operazione nei territori dell’Unione Europea, a supporto della corrispettiva variazione al BASA EU US con la quale è stata introdotta la nuova special Condition (SC) EASA applicabile alle imprese AMO con sede nei territori degli Stati Uniti di America per tener conto di questo aspetto (vedi Sezione A , paragrafo 5 , punti 5.1.1.1.b (nuova SC) e 5.1.1.1.c.12 (nuovo paragrafo dell’EASA Supplement)).

 

I principali aspetti e variazioni introdotte con il CHANGE 10 al MAG EASA-FAA per le sezioni A Authority Interaction e C Certification Process for EU-based Approved Maintenance Organization sono:

Modifica di carattere generale :

il riferimento all’ EASA Form 3 è stato rivisto in EASA Form 3-145 in tutto il documento

Sezione A:

  1. Paragrafo 5.0, Condizioni speciali, sottoparagrafo 5.1.1.1(b), aggiunta nuova condizione speciale SMS
  2. Paragrafo 5.1.1.1(c)(12), aggiunto nuova previsione nei contenuti del supplemento EASA per tener conto della Special Condition EASA per il SMS
  3. Appendice 2, nel SIS Form 8, aggiunta voce 20 relativa all’SMS
  4. Appendice 3, nel SIS Form 10, aggiunta di testo ai numeri 17, 20 e 26. Modulo rinumerato
  5. Appendice 10, aggiunto punto (c) definizione di Declaration of Compliance (dichiarazione di conformità)
  6. Appendice 10, aggiunto punto (m) , definizione di SMS
  7. Appendice 10, aggiunto punto (n) definizione di SMSVP

Sezione C:

  1. nell’ambito delle azioni previste per l’Autorità dello Stato Membro nell’ambito del processo di rinnovo dell’approvazione: Paragrafo 2.2.8: aggiunto il requisito che richiede, nel caso di abilitazioni di gruppo per il rating Aeromobili, presenti nell’approval schedule del Certificato di Approvazione rilasciata all’impresa, l’invio della correlata capability list con i dettagli sui tipi e modelli di aeromobile in essa riportati (sia se riportata nella sezione 1.9 del MOE o con documento separato)
  2. nell’ambito delle azioni previste per l’Autorità dello Stato Membro nell’ambito del processo di modifica dell’approvazione Paragrafo 3.1.3.1, aggiunto medesimo requisito di cui al paragrafo 2.2.8
  3. Appendice 1, rimossa la data di scadenza del MOE
  4. Appendice 1, aggiunta Nota al paragrafo introduttivo per chiarire il fatto che se parte dei contenuti delle procedure pertinenti alla rispondenza alle SC FAA sono già contenute in inglese nel MOE, è sufficiente fare riferimento ad essi indicando gli estremi (sezione, numeri di pagina) del MOE che riguardano i requisiti comuni EASA e FAA. Ciò soddisferà i requisiti del supplemento senza la necessità di duplicazioni. In ogni caso gli elementi specifici delle SC FAA, dovranno comunque essere descritti nelle pertinenti sezioni del supplemento FAA.
  5. Appendice 1, paragrafo 2.0, aggiunto riferimento al paragrafo 4 della sezione C del MAG quale eccezione alla condizione presente nella procedura di gestione delle modifiche e aggiornamenti al Suppl. FAA tesa a garantire che una copia di qualsiasi revisione al supplement FAA sia fornita all’autorità competente dello Stato Membro prima della loro implementazione.
  6. Appendice 1, paragrafo 4.2.2, nell’ultima frase dello Statement dell’AM modificato da accettazione ad approvazione l’azione richiesta all’autorità dello Stato membro per le modifiche al supplemento ad essa inviate
  7. Appendice 1, paragrafo 7.1(f), Nota, allineato il testo alla parte 43 per quanto riguarda i contenuti del sample di statement di delibera della manutenzione (sostituita la parte finale nel sample dello statement “….the aircraft is ready for release to service “ con “…..the aircraft is approved for release or return to service.”)
  8. Appendice 1, paragrafo 7.6.2, rivisto il paragrafo per riflettere la nuova procedura e allinearlo alla Sezione B; rimossi i paragrafi 7.6.3–7.6.7 (casistica relativa a quelle organizzazioni che necessitano di fare manutenzione su componenti che possono essere istallati su prodotti certificati solo da FAA
  9. Appendice 1, paragrafo 9.3.1, relativo al Work Away from a Fixed Location: rivisto il testo della precedente revisione per specificare la sua applicabilità a “funzioni di manutenzione specifiche”

Si evidenzia anche il contenuto del paragrafo 1.2.3 (già introdotto con il CHG9)  nel quale è presente una delle possibili forme in cui può essere fornito lo Statement of Necessity per attestare quanto richiesto dal paragrafo 14 CFR § 145.51(c)(1). Questo statement non è richiesto quando si aggiungono prodotti nell’ambito di un rating già posseduto o un articolo alla Capability List .

NOTA: Il precedente elenco non è da intendersi esaustivo delle variazioni introdotte con il Change 10 nel MAG; resta responsabilità della impresa approvata identificare e dare attuazione, come applicabile , a tutte le variazioni introdotte da questo change.