MAG change 9 del 8 ottobre 2024
Si rende disponibile la Maintenance Annex Guidance:
MAG change 9 sottoscritto il 10 Giugno 2024 (data entra in vigore 8 ottobre 2024)
Il CHG 9 è stato sottoscritto in data 10 giugno 2024, con data di entrata in vigore e attuazione il 8 ottobre 2024.
Le imprese Italiane approvate secondo l’allegato II (Parte 145) al Reg. (UE) 1321/2014, in possesso di approvazione FAA quale impresa di manutenzione nell’ambito delle previsioni del BASA UE/US e del correlato MAG, devono modificare come necessario le procedure del Supplement FAA al MOE, e i processi collegati, in rispondenza al CHG 9 del MAG. Evidenza del completamento della verifica e dell’implementazione delle modifiche necessarie deve essere fornita all’ispettore incaricato in tempi utili a che lo stesso possa procedere all’approvazione della nuova revisione del Supplement entro l’8 Ottobre 2024 .
Confrontare con quanto pubblicato nella apposita sezione EU-USA del sito dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.
Il CHG 9 del MAG affronta principalmente le lessons learned che è stato possibile derivare dalle problematiche tecniche emerse dall’analisi dei risultati delle campagne Sampling Inspection System e già in discussione da molto tempo tra FAA ed EASA . Si è deciso di pubblicare questo change senza aspettare i nuovi adeguanti al MAG per tener conto dell’implementazione dell’SMS presso le imprese AMO 145 con base principale delle operazione nei territori dell’Unione Europea (questo aspetto sarà tenuto in debito conto con la pubblicazione del MAG Change 10 già in discussione e preparazione, a supporto della corrispettiva variazione al BASA EU US con la quale si introdurrà una nuova special Condition (SC) EASA applicabile alle imprese AMO con sede nei territori degli Stati Uniti di America .
I principali aspetti e variazioni introdotte con il CHANGE 9 al MAG EASA-FAA sono:
1. l’introduzione della Lista delle Pagine Effettive nel template del FAA Supplement (può non richiesto nel caso di uso della documentazione in formato digitale);
2. chiarimenti riguardo l’addestramento per le Dangerous Good (aspetto emerso nel corso delle discussioni durate le visite SIS;
3. aggiornamento dello Statement dell’Accountable Manager con particolare riguardo alle incongruenze presenti nel precedente CHG 8 per quanto riguarda l’implementazione delle
revisioni e della loro accettazione (Sezione C Appendice 1, rimosso il passaggio con il quale l’AM si impegnava ad inviarla all’autorità prima di implementarla per coerenza con quanto contenuto nel capitolo 4 “Revisions to FAA Supplement to the MOE”). Il processo di approvazione indiretta del MOE (o quella di gestione dei change che non richiedono l’approvazione preventiva) non è riconosciuto dalla FAA ai fini dell’approvazione dei change al FAA supplement, quando quest’ultimo è parte integrante del MOE. La procedura del MOE associata alla gestione di questi change, nelle limitazioni che definiscono la portata dell’uso delle prerogative ad essa associata, deve esplicitamente escludere le casistiche in cui tali variazioni abbiano impatto nel contenuto del Supplemento FAA, incluso il caso in cui vanno ad incidere su procedure del MOE richiamate nel FAA supplement. Opzioni possibili riportate illustrate da EASA: 1) Gestire il Supplemento FAA come documento totalmente separato dal MOE, oppure riferire sistematicamente anche al Supplemento FAA al MOE quando si approva una modifica al MOE (la seconda opzione non esclude però che possa essere oggetto di finding durante una visita SIS);
4. introduzione di esempi per la Dichiarazione di riammissione in servizio (CRS) dopo manutenzione per gli aeromobili con marche N (Sezione C Appendice 1, §7.1). Inserita una nota con un sample della CRS per aeromobile con marche N-.
5. chiarimenti sulla dimostrazione della Evidence of Need in sede di primo rilascio dell’approvazione (Sezione C, Capitolo 1.0, §1.1 e 1.2.3);
6. chiarimenti sulla necessità della lettera e dell’addestramento per le Dangerous Goods (rimosso il termine “receiving” tra le attività discriminanti per il bisogno dell’addestramento specifico e introdotta una nota per chiarire che sia applica solo alle funzioni lavorative del personale coinvolto nell’imballaggio e la spedizione delle merci pericolose);
7. rimossa nella tempistica per l’invio della domanda di rinnovo dell’approvazione, la previsione che richiedeva di inviarla almeno 60 giorni prima della scadenza; ora è richiesto solo che pervenga 90 giorni prima della scadenza.
NOTA: Il precedente elenco non è da intendersi esaustivo delle variazioni introdotte con il Change 9 nel MAG; resta responsabilità della impresa approvata identificare e dare attuazione, come applicabile , a tutte le variazioni introdotte da questo change.
Precedenti versioni:
MAG change 8 del 19 novembre 2020
Ultimo aggiornamento: 20/04/2021