AVVERTENZA IMPORTANTE 1: qualsiasi CSI che intende operare su aeromobili immatricolati in Italia deve accreditarsi sul portale europeo ECCAIRS 2 per ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui al Reg. (UE) 376/2014 come indicato nella pagina Segnalazione Eventi Aeronautici. Il modulo di richiesta di accredito al sistema E2 per i CSI è disponibile in modulistica sistema reporting.

IMPORTANT WARNING 1: any CSI with the intent to operate on aircraft registered in Italy shall have to register on the European ECCAIRS 2 portal to comply with the reporting obligations pursuant to Reg. (EU) 376/2014 as described in webpage Aviation Reporting. The Independent CS E2 account request form is avalaible on reporting systems forms section.

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 2:
Il titolare di un Certificato di Idoneità Tecnica C.I.T. rilasciato in accordo al Regolamento Tecnico ENAC, la qualificazione per i CS in accordo alla normativa italiana, può utilizzare i privilegi connessi con il C.I.T. solo nell’ambito di un’impresa di manutenzione approvata in accordo ai pertinenti requisiti tecnici applicabili in Italia (Regolamento (UE) n. 1321/2014 e/o al RT ENAC) per quei prodotti, componenti, parti e pertinenze per i quali non è richiesto il possesso di una Licenza di Manutenzione Aeronautica secondo l’allegato III (Parte 66) al Regolamento (UE) 1321/2014 o, come applicabile che ricadono nelle previsioni dell’Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139. Il titolare di un C.I.T. quindi, per quanto sopra, non può, al momento, agire in proprio (come CS indipendente) nei casi previsti dal Capitolo H dell’Allegato I (Parte M) o dall’allegato Vter (Parte ML) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 né essere autorizzato come ARS che agisce per conto proprio ai sensi del Capitolo I dell’allegato Vter (Parte ML) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (rif. ML.A.901(b)(4) e ML.A.904(c)).

IMPORTANT WARNING 2:
The holder of a Certificato di Idoneità Tecnica C.I.T. issued in accordance to Regolamento Tecnico ENAC, the qualification for the CS in accordance with Italian law, can use the privileges associated with the C.I.T. only within a maintenance company approved in accordance with the relevant technical requirements applicable in Italy (Regulation (EU) No. 1321/2014 and / or RT ENAC) for those products, components, parts and appliances for which the possession of an Aeronautical Maintenance License is not required according to Annex III (Part 66) to Regulation (EU) 1321/2014 or, as applicable, which fall within the provisions of Annex I to Regulation (EU) 2018/1139. According to what is stated above, the holder of a C.I.T. therefore cannot, at the moment, act on its own (as an independent CS) in the cases envisaged in Chapter H of Annex I (Part M) or in Annex Vter (Part ML) to Regulation (EU) no. 1321/2014 nor be authorized as ARS acting on their own behalf pursuant to Chapter I of Annex Vter (Part ML) to Regulation (EU) no. 1321/2014 (ref. ML.A.901(b)(4) and ML.A.904(c)).

AVVERTENZA IMPORTANTE 3: 
L’ARS che rilascerà l’ARC dovrà inviare il Form 15c, utilizzando il form dedicato fornito nella pagina Template per la Comunicazione in accordo a M.A.901(p) ML.A.903(f) , al seguente indirizzo email arc-renewal-easa-15c@enac.gov.it.

IMPORTANT WARNING 3:
The ARS who releases the Airworthiness Review Certificate shall send the Form 15c, using dedicated form published on webpage Template per la Comunicazione in accordo a M.A.901(p) ML.A.903(f), to the following email address arc-renewal-easa 15c@enac.gov.it.

CS Indipendente – Parte 66

(vedi Avvertenze sopra riportate / See previous Warnings)

L’articolo 2(b) del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato, definisce il Certifying Staff (di seguito brevemente indicato come CS) il personale responsabile per il rilascio in servizio di un aeromobile o di un componente a seguito della manutenzione.

Il Certifying Staff Indipendente (CSI) è definito nel paragrafo ML.1(c)(1), un CS che non lavora per conto di un’impresa di manutenzione approvata (secondo Parte 145, o Parte M Capitolo F o Parte CAO con privilegi CAO.A.95(a) “Manutenzione”, di seguito CAO-MAN) e che soddisfa:

  1. i requisiti dell’Allegato III (Parte 66) del Regolamento (UE) n. 1321/2014; oppure
  2. per aeromobili cui non si applica l’Annesso III (Parte 66), i requisiti per Certifying Staff in vigore nello stato di registrazione dell’aeromobile (vedere Avvertenze).

La Parte M (Capitolo H, M.A.801(b)1) identifica il CSI come chiunque abbia titolo ad agire in accordo ai requisiti dell’Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014 ossia è qualificato in accordo ai requisiti dell’Allegato III (Parte 66) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 (non esistono infatti aeromobili, soggetti ai requisiti tecnici della Parte M, per cui sia ancora possibile accettare, per la qualificazione dei CS, i requisiti di qualificazione in vigore nello Stato di registrazione dell’aeromobile).

Per informazioni circa l’ottenimento della LMA e/o del CIT, consultare le apposite pagine nella sezione dedicata al Personale Manutentore.

IL CSI, nel rispetto di specifiche condizioni e limitazioni, può:

  1. eseguire e deliberare la manutenzione in accordo al Capitolo H della Parte M (M.A.801(b)(1) eccetto i task di cui alla Appendice VII) o della Parte ML (ML.A.801(b)(2)); e/o,
  2. eseguire limitatamente agli aeromobili a cui si applica la Parte ML (rif. ML.A.901(b)(4)), la revisione della aeronavigabilità e rilasciare l’ARC se opportunamente autorizzato (rif. ML.A.904(c)) come ARS che agisce per conto proprio (vedi sezione Certificazioni di aeronavigabilità e ARC)

CSI: Esecuzione della Manutenzione (Capitolo H della Parte M o Parte ML)

(vedi Avvertenze sopra riportate / See previous Warnings)

Il CSI può eseguire la manutenzione nei limiti dei privilegi connessi alla propria qualificazione (rif. paragrafo 66.A.20(a) o equivalente requisito nella regolamentazione nazionale) rispetto alle abilitazioni per tipologia di aeromobile riportate nella propria licenza. Quanto sopra nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni (tipologia di aeromobile e di impiego degli stessi) identificate per tale figura nella Parte ML e Parte M, come applicabile, avendo assicurato il possesso dei requisiti applicabili per esercitare i suddetti privilegi (rif. paragrafo 66.A.20(b) o equivalente requisito nella regolamentazione nazionale).

I presupposti, i termini, le condizioni, le modalità e le limitazioni con le quali questo può aver luogo sono quelli riportati rispettivamente nel Capitolo H della Parte M e della Parte ML, e in particolare nei paragrafi M.A.801 e ML.A.801 “Aircraft certificate of release to service”, per quanto applicabile, e relative AMC.

Il CSI è responsabile della manutenzione che esegue, al termine della quale deve emettere il relativo CRS in accordo al paragrafo M.A.801(e) e ML.A.801(e). Il CSI deve assicurare nell’esecuzione della manutenzione consentita il rispetto di tutti gli standard manutentivi richiesti come applicabile dalla Parte M e dalla Parte ML, inclusi i requisiti relativi al reporting, alle comunicazioni, alla tracciabilità delle attività effettuate e alla tenuta delle registrazioni di manutenzione.

La normativa non richiede preventive autorizzazioni/approvazione da parte della autorità competente al CSI che intende eseguire e deliberare la manutenzione in accordo alla Parte M e/o Parte ML (o quando applicabile normativa nazionale).

CSI: Autorizzazione del CSI quale ARS che agisce per conto proprio (rif. ML.A.901(b)(4) e ML.A.904(c))

(vedi Avvertenze sopra riportate / See previous Warnings)

La Parte ML introduce per i CSI la possibilità di essere autorizzati (rif. ML.A.901(b)(4) e ML.A.904(c)) ad effettuare la revisione dell’aeronavigabilità in accordo a ML.A.903 e rilasciare, in caso di esito favorevole (rif. ML.A.903(e)), il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (EASA Form 15c) quando eseguita congiuntamente all’ispezione annuale / 100H prevista nel programma di manutenzione applicabile per lo specifico aeromobile:

  • L’autorizzazione viene rilasciata dopo che il richiedente ha effettuato una revisione dell’aeronavigabilità sotto la supervisione dell’autorità competente (rif. ML.A.904(c)), ENAC per l’Italia).
  • L’autorizzazione è limitata dalla Parte ML e dalla portata delle abilitazioni per aeromobile riportate sulla licenza del richiedente.
  • Le eventuali autorizzazioni esistenti già rilasciate per gli aeromobili ELA 1 in accordo alla regolamentazione vigente antecedentemente al 24 marzo 2020 non sono più valide (vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03) a causa delle recenti modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 1321/2014.
  • Le domande di autorizzazione del CSI quale ARS che agisce per conto proprio devono essere presentate ad ENAC dall’interessato seguendo quanto riportato nelle pagine Autorizzazione al CSI quale ARS che agisce per conto proprio.

Si riporta, a titolo esemplificativo, una tabella in cui sono sintetizzate le prerogative del CSI. Resta responsabilità del CSI consultare l’applicabile normativa pubblicata sul sito della Commissione ed EASA nel momento in cui valuta le proprie prerogative e i requisiti da possedere e rispettare per ottenere quando necessario le richieste autorizzazioni.