Imprese di Manutenzione

Si segnala che alla pagina Informazioni alle Imprese vengono fornite informazioni su questioni di carattere generale in merito alla manutenzione degli aeromobili e su eventuali informazioni particolari diffuse da autorità degli Stati Membri EASA sulle approvazioni delle imprese di manutenzione Parte 145 e Parte CAO.

L'ENAC approva le imprese di manutenzione ubicate sul territorio nazionale e le sorveglia in accordo con i programmi che prevedono approfondite verifiche iniziali e periodiche di tutti gli aspetti che garantiscono che la manutenzione degli aeromobili, dei motori e delle parti venga effettuata secondo standard di sicurezza elevati. Tale attività è condotta in accordo alle specifiche Sezioni e/o Parti della normativa applicabile EU che fornisco i requisiti per le autorità competenti.

In particolare sono soggetti a verifica da parte dell'ENAC:

  • l'organizzazione e il personale,
  • le infrastrutture e le attrezzature di supporto,
  • gli hangar,
  • i magazzini,
  • i laboratori,
  • le officine,
  • gli uffici tecnici,
  • le attrezzature,
  • la documentazione tecnica,
  • le attività di manutenzione e di navigabilità continua,
  • l'addestramento e la qualificazione del personale,
  • le registrazioni,
  • le procedure e, come applicabile, il sistema di gestione della sicurezza (Parte 145) o il sistema per la qualità delle imprese (o per l’organisational review),
  • l'esercizio dei privilegi basici e, come applicabile,  addizionali quali l'esecuzione della revisione periodica dell'aeronavigabilità degli aeromobili e il rilascio dell'ARC, o , nei casi previsti, della raccomandazione per la sua emissione.

Per i dettagli su processi certificativi, sui privilegi delle imprese e sui termini e le condizioni per il loro esercizio, si rimanda alle pagine dedicate per la certificazione delle imprese di manutenzione che intendono ottenere l'approvazione in accordo ai requisiti della Parte 145 (AMO 145) o della Parte CAO (CAO-MAN e/o CAO CAM).

 

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la manutenzione degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti sulla esecuzione e delibera della manutenzione emessi dall'UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell'Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*)

 (*) A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Parte CAO e/o Parte CAMO e alla Sezione A dell'Allegato II (Parte-145) al Regolamento (UE)
1321/2014 come revisionato, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC CAO-SA- NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente
approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Al contempo pertanto tali abilitazioni sono state progressivamente rimosse dalla Specifica delle Abilitazioni associata rispettivamente ai Certificati EASA EASA Form 3-145, Form 14 e Form 3-CAO nella quale si era originariamente deciso in precedenza di elencarle in apposita sezione separata per essere riportate nei succitati modelli ENAC. Per le modalità di implementazione di tali nuovi modelli, le imprese interessate possono chiedere dettagli e chiarimenti alla Direzione Operazioni ENAC di riferimento.

Le imprese di manutenzione interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili Allegato I nell'applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (MOE, CAE), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2020-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l'approvazione ENAC.

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