Nel caso in cui le strutture dell’impresa richiedente l’approvazione in accordo alla Parte 145 o Parte CAMO o che riguardano la modifica di detta approvazione richiesta dall’impresa, siano situate in più di uno Stato membro, la normativa dell’Unione Europea, nell’ambito del concetto della Cooperative Oversight, prevede che l’autorità competente per il richiedente possa concordare con l’autorità competente dello Stato membro dove tali strutture sono situate, o con EASA se le stesse sono in un Paese terzo, che le attività di verifica per il rilascio o la modifica dell’approvazione siano condotte da quest’ultime, informando l’impresa interessata dell’esistenza di quest’accordo e del suo scopo (rif. §145.B.300(d) per la Parte 145, o §CAMO.B.300(d) per la parte CAMO).

ENAC pertanto richiederà, qualora lo ritenga opportuno, ne ricorrano le condizioni e con il dovuto preavviso, alla autorità dello Stato estero sul cui territorio si trova la sede in questione o all’EASA nel caso di strutture sul territorio di uno Stato Terzo, di effettuare per suo conto tali verifiche riportandone tempestivamente gli esiti in apposito rapporto, gestendo il relativo follow-up se non diversamente concordato nell’accordo.

Se l’impresa coinvolta è invece un’impresa da approvare o approvata in accordo alla Parte CAO, la normativa richiede che le attività di verifica siano condotte in coordinamento con le autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio si trovano gli altri impianti o con l’EASA nel caso di Stato Terzo (rif. §CAO.B.040).

ENAC pertanto richiederà, qualora ne ricorrano le condizioni e con il dovuto preavviso, alla autorità competente dello Stato Membro EASA sul cui territorio si trova la sede in questione o all’EASA nel caso di strutture sul territorio di uno Stato Terzo, la disponibilità a cooperare nell’effettuazione di tali verifiche, in particolare per le attività da effettuare necessariamente on site, riportandone tempestivamente gli esiti in apposito rapporto, gestendo il relativo follow-up se non diversamente concordato nell’accordo.

Reciprocamente, il richiedente dovrà tener conto di quanto sopra, prevedendo le opportune clausole contrattuali e considerando gli impatti che questo può avere sulle tempistiche per l’ottenimento della approvazione, nel caso in cui, per rispondere ai requisiti regolamentari, intenda sottoscrivere contratti per la fornitura di supporto manutentivo o di gestione della navigabilità dei propri aeromobili, presso sedi situate sul territorio nazionale, con imprese non approvate da ENAC.

Per quanto riguarda invece le attività di sorveglianza continua presso le suddette strutture rientranti nel piano di audit sorveglianza stabilito da ENAC secondo i §§ 145.B.305, §CAMO.B.305 o CAO.B.055, ENAC informerà l’autorità competente dello Stato Membro EASA sul cui territorio si trova la sede in questione o l’EASA nel caso di strutture sul territorio di uno Stato Terzo, in accordo ai §§ 145.B.300(e), o §CAMO.B.300(e), dell’attività di sorveglianza pianificata in tali sedi prima che queste attività abbiano luogo. Tale informazione sarà fornita con adeguato anticipo in modo di consentire a dette autorità, qualora fosse ritenuto necessario, di partecipare con un proprio ispettore.