Indice
Il pilota-proprietario è quella persona che risponde alle caratteristiche riportate nel:
1. §M.A.803(a) per gli aeromobili cui sia applicano i requisiti tecnici della Parte M, e
2. §ML.A.803(a) per gli aeromobili cui sia applicano i requisiti tecnici della Parte ML
PILOTA PROPRIETARIO CHE RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRECEDENTE PUNTO 1
In questo caso il pilota proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata di cui all’Appendice VIII della Parte M, da lui stesso effettuati sul proprio aeromobile quando quest’ultimo possiede / soddisfa le seguenti caratteristiche:
- aeromobile non complesso a motore con massa massima al decollo (MTOM) uguale o inferiore a 2730 kg, non impiegato in operazioni di Trasporto Aereo Commerciale (Commercial Air Transport – CAT), in operazioni commerciali specializzate (commercial specialised operations), o in operazioni commerciali (commercial operations) da parte di una ATO o DTO
L’entità della manutenzione limitata che può essere effettuata dal pilota-proprietario deve essere specificata nel programma di manutenzione dell’aeromobile predisposto e approvato in accordo alle previsioni del §M.A.302 della Parte M.
I presupposti, i termini, le condizioni, le modalità e le limitazioni con le quali questo può aver luogo sono quelli riportati nella Parte M Capitolo H, e in particolare:
A. §M.A.801 “Aircraft certificate of release to service”, per quanto applicabile, e relative AMC;
B. §M.A.803 “Pilot-owner authorization” e relative AMC;
C. Appendice VIII “Limited Pilot-Owner Maintenance” alla Parte M e relative AMC.
PILOTA PROPRIETARIO CHE RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRECEDENTE PUNTO 2
In questo caso il pilota proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata di cui all’Appendice II della Parte ML, da lui stesso effettuati sul proprio aeromobile, aventi le seguenti caratteristiche: da lui stesso effettuati sul proprio aeromobile quando quest’ultimo possiede / soddisfa le seguenti caratteristiche:
- aeromobile che ricade nelle previsioni del §ML.1(a), e
- aeromobile impiegato in operazioni del tipo descritto nel §ML.A.803(b), ossia aeromobili utilizzati ai sensi dell’allegato VII (parte NCO) del regolamento (UE) n. 965/2012 o, nel caso di palloni, non utilizzati a norma dell’allegato II (parte BOP), sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395 o, nel caso di alianti, non conformi alla sottoparte DEC dell’allegato II (parte SAO) del regolamento (UE) 2018/1976
Il Pilota Proprietario autorizzato ad eseguire la manutenzione limitata del pilota proprietario (in particolare nel caso comproprietà dell’aeromobile) e l’entità della manutenzione limitata che può essere effettuata dal suddetto pilota-proprietario deve essere specificata nel programma di manutenzione dell’aeromobile predisposto e quando applicabile approvato in accordo alle previsioni del §ML.A.302 e relative AMC della Parte ML.
I presupposti, i termini, le condizioni, le modalità e le limitazioni con le quali questo può aver luogo sono quelli riportati in dettaglio nella Parte ML Capitolo H, e in particolare:
A. §ML.A.801 “Aircraft certificate of release to service”, per quanto applicabile, e relative AMC;
B. §ML.A.803 “Pilot-owner authorization” e relative AMC;
C. Appendice II “Limited Pilot-Owner Maintenance” e Appendice III “Complex maintenance tasks not to be released by the Pilot-owner” alla Parte ML , e relative AMC.
L’impostazione data dal legislatore alla Parte M come pure alla Parte ML riguardo questa materia è quella di responsabilizzare il pilota-proprietario che intende effettuare interventi di manutenzione sul proprio aeromobile. Non sono pertanto previsti accertamenti preventivi sulla competenza manutentiva del pilota-proprietario da parte dell’Autorità dello Stato di Registrazione (ENAC per l’Italia). Prima di decidere di effettuare la manutenzione limitata del pilota-proprietario avvalendosi delle prerogative di cui al M.A.803 o come applicabile del §ML.A.803, il pilota-proprietario deve quindi essere consapevole della portata delle responsabilità che assume in conseguenza di tale decisione, del ruolo dell’ENAC a tal riguardo dell’entità degli interventi ammessi in tale ambito e del livello di competenza da esso posseduta e richiesta per poter effettuare tale manutenzione (vedere ad es. quanto riportato al riguardo nell’Appendice VIII — Limited Pilot-owner Maintenance della parte M o nell’Appendice II “Limited Pilot-Owner Maintenance” e Appendice III “Complex maintenance tasks not to be released by the Pilot-owner” della parte ML).
Quanto sopra si applica, secondo i termini e le condizioni fissati dalla regolamentazione tecnica nazionale applicabile emessa da ENAC, anche agli aeromobili di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (ex aeromobili Annesso II), ossia per quegli aeromobili per i quali ENAC è l’unica autorità competente per tutti gli aspetti regolamentari, certificativi, di sorveglianza e imposizione.
Ultimo aggiornamento: 06/10/2020