L’articolo 2, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2018/1139 (Regolamento Basico) offre agli Stati membri (SM) la possibilità di decidere di applicare una qualsiasi delle Sezioni I, II, III o VII del capo III del medesimo regolamento, o una qualsiasi combinazione delle stesse, ad alcune o a tutte le attività di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a) del medesimo articolo 2 (attività di polizia, frontiera, antincendio, ecc), incluso il personale e le organizzazioni preposti a tali attività. La decisione è definita Opt–in.
Nella tabella sottostante sono indicati quelli adottati in Italia con i principali riferimenti di interesse:
Opt-In
Provvedimento |
Settore di interesse | Oggetto | Decorrenza | Scadenza | Altra documentazione |
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Decisione ENAC in accordo all’art. 2(6) del Regolamento (UE) 2018/1139 | Aeronavigabilità e protezione dell’ambiente
Personale Navigante |
Operazioni antincendio – Decisione dello Stato Membro in accordo all’art. 2(6) del regolamento (UE) 2018/1139 – Notifica “Opt-In” | 1 gennaio 2021 | Fino a diversa decisione | vedere “Table Article 2(6) of Reg. (EU) 2018/1139 |
Ultimo aggiornamento: 07/12/2020