Il regolamento (UE) n. 2018/11391(di seguito “regolamento basico” o “BR”), che ha sostituito regolamento (CE) n. 216/2008, contiene disposizioni di salvaguardia (articolo 70) e disposizioni di flessibilità (articolo 71), per consentire agli Stati membri  di

  • adottare misure immediate per affrontare un problema di sicurezza (art. 70);
  • concedere deroghe, di durata limitata, ai requisiti degli atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) n. 2018/1139 in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti (art. 71, comma 1, per deroghe di durata inferiore a 8 mesi e non ripetitive, ovvero art. 71, comma 2, se l’esenzione in accordo al 71(1) è concessa per una durata superiore a otto mesi consecutivi ovvero in modo ripetuto e la sua durata complessiva è superiore a otto mesi;
  • concedere deroghe ai requisiti essenziali applicabili del regolamento (UE) n. 2018/1139, stabiliti negli allegati, se ritiene che la conformità ad essi possa essere dimostrata con mezzi diversi da quelli stabiliti negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del regolamento basico e che tali mezzi presentano vantaggi significativi in termini di sicurezza dell’aviazione civile o di efficienza per le persone soggette al suddetto regolamento o per le autorità interessate (art. 71, comma 3).

Una volta adottata una di tali misure (art. 70 o 71(1) o (2)) o nel caso intenda sottoporre alla Commissione e all’Agenzia, una richiesta motivata di deroga dai requisiti (art. 71(3)), lo Stato Membro deve darne immediata comunicazione all’EASA, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso la banca dati istituita ad hoc ai sensi dell’articolo 74. In tutti i casi EASA è responsabile di valutare le notifiche e le richieste inoltrate e fornire la conseguente raccomandazione alla Commissione europea, che adotta la decisione finale al fine di garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza e l’assenza di misure che possono influenzare il corretto funzionamento del mercato interno.

Ciascuna misura di flessibilità adottata o proposta dall’ENAC è valutata dall’Agenzia nei termini di livello di sicurezza equivalente, azioni di mitigazione ad essa eventualmente associate e ragioni avanzate dal richiedente per giustificare l’urgente necessità di dover derogare ad un requisito regolamentare.

Di contro, il Regolamento Tecnico ENAC stabilisce i requisiti tecnici sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni per tutti gli ambiti per i quali il Regolamento (UE) n.2018/1139 e i suoi Atti Implementativi rimandano alla regolamentazione nazionale.
Il paragrafo 1.4 del Regolamento Tecnico ENAC PRIMO/11/B consente a ENAC, in casi eccezionali, di concedere un’esenzione ai requisiti applicabili per una persona fisica o giuridica, qualora non sia possibile rispettarli (misure di flessibilità).
In questo caso la procedura di adozione è meno articolata, non prevedendo il coinvolgimento degli uffici della Comunità Europea.

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le deroghe accordate da ENAC per ognuna delle possibili tipologie sopra menzionate.

A. Art. 70, Misure immediate per affrontare un problema di sicurezza

Numero/riferimenti Esenzione Oggetto /Destinatari Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa Scadenza
  1. Art. 71, comma 1 – Circostanze imprevedibili urgenti o esigenze operative urgenti di durata inferiore a 8 mesi e non ripetitive
Numero/riferimenti Esenzione Oggetto /Destinatari Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa Scadenza 
IAW/CAW 2020-04
(Rif. n. ENAC-PROT-30/09/2020-0093578/P del 30 settembre 2020)
Measures decided by ENAC Italy in order to address conversion of national qualification related to Sailplanes, Powered Sailplanes and Balloons in accord with Regulation (EU) 2018/1142, and considering COVID-19 crisis.

Per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri il requisito per i Certifying Staff che impone l’obbligo di essere qualificati in accordo alla Parte 66, cioè essere in possesso di una LMA nella categoria opportuna, così come richiesto nel paragrafo M.A.606(g) dell’Allegato I (Parte M), nel paragrafo CAO.A.40(a) dell’Allegato Vquinquies (Parte CAO) e nei paragrafi 145.A.30(g) e (h) dell’Allegato II (Parte 145) sarà applicabile dal 1 febbraio 2021.

NOTA: Il livello di sicurezza equivalente a supporto dello spostamento della data di entrata in vigore del requisito di possesso di una LMA per i CS, in conformità al Regolamento (UE) n. 2018/1142 applicabile dal 1 ottobre 2020, è supportato dal precedente sistema di rilascio delle qualificazioni nazionali CIT ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC Quarto/41/B, già riferito come applicabile per tale categoria di aeromobili nella formulazione precedente dell’Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014.

Paragrafo 2(b) dell’Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2018/1142 e paragrafo CAO.A.40(a) che fa riferimento all’Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato Vedi Lettera ENAC-PROT-30/09/2020-0093578/P del 30 settembre 2020 Dal 1 ottobre 2020

al 31 gennaio 2021

IAW/CAW 2020-03 (Rif. n. ENAC-PROT-20/05/2020-0049966-P del 20 maggio 2020) Measures decided by ENAC Italy in order to address transition to regulation (EU) 2019/1383 and (EU) 2020/270, and considering COVID-19 crisis.

Qualsiasi documento (e in particolare, ad esempio, EASA Form 1, Certificate of Recognition EASA Form 148 e 149, ARC, approvazioni di programma di manutenzione, ecc) emesso, tra il 24 marzo e il 24 giugno 2020, in conformità al regolamento (UE) 1321/2014 in vigore prima del 24 marzo 2020, sono considerati validi e saranno ritenuti accettabili nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 1321/2014 nella versione applicabile a decorrere dal 24 marzo 2020.

NOTA: Il livello di sicurezza equivalente a supporto del riconoscimento della validità dei documenti rilasciati dal 24 marzo 2020 al 24 giugno 2020, in conformità al Regolamento (UE) n. 1321/2014 applicabile il 23 marzo 2020, è supportato dal sistema di esenzione concesso dalla Commissione che consentirà lo stesso riconoscimento tra gli Stati membri.

Articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato dai Regolamenti (UE) 2019/1383 e (EU) 2020/270, come applicabile dal 24 marzo 2020 Vedi Lettera ENAC-PROT-20/05/2020-0049966-P del 20  maggio 2020 Dal 24 marzo 2020

al 24 giugno 2020

IAW/CAW 2020-02 (Rif. n. ENAC-PROT-07/04/2020-0036614-P del 7  Aprile 2020) COVID19 – outbreak: COVID-19 Pandemic – Additional extension of the airworthiness review certificate validity when the aircraft is under controlled environment

  1. agli aeromobili immatricolati in Italia con Certificato di Revisione dell’Aeronavigabilità (ARC) il cui periodo di validità è già stato esteso due volte in accordo, come applicabile, ai paragrafi e la scadenza della seconda estensione cade nell’intervallo 9 marzo 2020-31 luglio 2020
  2. alle imprese per la gestione dell’aeronavigabiltà continua, appropriatamente approvate in accordo al Capitolo G dell’Annesso I (Parte M) del Reg.(UE) 1321/2014, che gestiscono in ambiente controllato ai sensi del M.A.901(b) (riferite come “CAMO-901b”) gli aeromobili di cui al precedente punto 1)
  3. agli ARS delle imprese per la gestione dell’aeronavigabiltà continua, appropriatamente approvate in accordo al Capitolo G dell’Annesso I (Parte M) del Reg.(UE) 1321/2014 con il privilegio M.A.711(b) (riferite come “CAMO-711b”) nota 1 sugli aeromobili di cui al precedente punto 1)

NOTA 1: vedere misure compensative [rif. Summary of mitigating measures : Safety punto I.(3)] dell’esenzione IAW/CAW 2020-02 (ENAC-PROT-07/04/2020-0036614-P)

M.A.901(c)(2), M.A.901(e)(2) o M.A.901(f), come applicabile Vedi lettera ENAC-PROT-07/04/2020-0036614-P Dal 3 aprile 2020 al 2 dicembre 2020
IAW/CAW 2020-01 (Rif. n. ENAC-PROT-22/03/2020-0032229-P del 22 marzo 2020) COVID19 – outbreak: Extension of validity periods for aircraft maintenance licence, associated OJT and certificates and surveillance periods of organisation approvals.​​​​​​  

 

 

 

Dal 22 Marzo 2020

al 21 Novembre 2020

  • titolari di LMA rilasciata da ENAC in accordo alla parte 66 con scadenza tra il 9/03/2020 e il 31/07/2020
66.A.40 Vedi p.to b) lettera ENAC-PROT-22/03/2020-0032229-P
  • intestatari di Certificate of Recognition rilasciati da impresa Parte 145 con scadenza tra il 9/03/2020 e il 31/07/2020
App.ce III alla Parte 66
  • On the Job Training con scadenza tra il 9/03/2020 e il 31/07/2020
P.to 6, App.ce III alla Parte 66
  • imprese POA /145 /147 / AMO Parte M Capitolo F / CAMO approvate ENAC
21.B.235 , 145.B.30, 147.B.120, M.B.604, M.B.704, Vedi p.to a) lettera ENAC-PROT-22/03/2020-0032229-P

L’ENAC a sostegno dei trasporti in biocontenimento con elicotteri – Autorizzazione agli operatori per il trasporto di pazienti in biocontenimento mediante l’impiego di elicotteri dedicati. Per maggiori informazioni, gli operatori HEMS possono contattare la Direzioni Operazioni ENAC di riferimento

C. Art. 71, comma 2 – Circostanze imprevedibili urgenti o esigenze operative urgenti di durata superiore a otto mesi consecutivi ovvero in modo ripetuto e la sua durata complessiva è superiore a otto mesi

Numero/riferimenti Esenzione Oggetto /Destinatari Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa Scadenza
ESE-2020-001-71(2)-M/145/66 (Rif n. ENAC-PROT-22/01/2020-0007336-P del 22 gennaio 2020) Velivoli plurimotori turboelica, con maximum (certificated) take-off mass (MTOM) inferiore o uguale a 5700Kg (rientranti nei CMPA), registrati in Italia, classificati,
– Qualsiasi persona/operatore o impresa che intende impiegare, eseguire e deliberare la manutenzione, gestire la navigabilità continua, o esercitare/ottenere privilegi su tali velivoli
Qualsiasi requisito o previsione del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato, e dell’ Annesso I (Parte-M), dell’Annesso II (Parte-145) e dell’Annesso III (Parte-66) al suddetto regolamento, applicabile agli aeromobili CMPA Soddisfacimento in alternativa di qualsiasi relativo requisito o previsione del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato, e dell’ Annesso I (Parte-M), dell’Annesso II (Parte-145) e dell’Annesso III (Parte-66) al suddetto regolamento, applicabile agli aeromobili diversi da CMPA 23 Marzo 2020 incluso,  salvo se non diversamente stabilito da ENAC.

Estensione dal 2 gennaio 2020 al 23 marzo 2020 della ESE-2016-001-14(4)-M/145/66 (Rif 0087219/RAA del 24 agosto 2016) avente scadenza il 1 gennaio 2020

D. Art. 71, comma 3 richieste motivate di deroga ai requisiti essenziali applicabili del regolamento (UE) n. 2018/1139, stabiliti negliallegati, quando ENAC ritiene che la conformità ad essi possa essere dimostrata con mezzi diversi

Numero/riferimenti Esenzione Oggetto /Destinatari Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa Scadenza

E. Art. 1, comma 4 Regolamento Tecnico PRIMO/11 Capitolo B – Esenzione in casi eccezionali di durata definita nel provvedimento e non ripetitive

Numero/riferimenti Esenzione Oggetto /Destinatari Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa Scadenza
RT_NAVIGABILITA 2020-01 (Rif. n. ENAC-PROT-18/05/2020-0048691-P del 18 maggio 2020) COVID19 – outbreak: Estensione della validità dei Certificati di Idonetà Tecnica Certifying Staff (CIT-CS) rilasciati da ENAC in accordo al Regolamento Tecnico con scadenza tra il 9/03/2020 e il 31/07/2020 RT ENAC QUARTO/41/B paragrafo 8.1 Vedi lettera ENAC-PROT-18/05/2020-0048691-P Dal 18 maggio 2020

al 30 novembre 2020