Scarto delle parti non recuperabili (unsalvageable component)

Le parti e i materiali dichiarati di scarto dall’impresa, non recuperabili per un impiego aeronautico, i cosiddetti unsalvageable component, devono essere gestiti dalle imprese di manutenzione approvate in accordo al Regolamento (UE) 1321/2014 in accordo alle procedure da esse predisposte nel manuale aziendale in rispondenza ai requisiti M.A.501(a)(3), M.A.504, M.A.605(c), ML.A.504, 142.A.42(a)(iii) e 142.A.42(c), CAO.A.30 e relative AMC1 M.A.501(a)(3), AMC1 M.A.504, GM1 M.A.504, AMC M.A.605(c), AMC1 142.A.42(a)(iii) e AMC1 142.A.42(c), e AMC1 CAO.A.30. 

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