Per il recupero di parti da aeromobili incidentati, oltre a quanto previsto in precedenza per la demolizione e lo smantellamento dell’aeromobile, si deve procedere in accordo a quanto previsto nei pertinenti allegati al regolamento (UE) 1321/2014 e relative AMC/GM (punto 2.9 delle AMC M.A.613(a), AMC2 145.A.50(d), AMC1 CAO.A.070(a)).
In tale caso, le parti potrebbero essere state sottoposte a stress meccanici e termici o a permanenza in acqua; ciò potrebbe averne compromesso la loro integrità strutturale o funzionale, rendendole definitivamente non navigabili.
Vi sono infatti casi in cui una parte, seppure sottoposta a revisione generale, non può essere riammessa in servizio, poiché potrebbero essere stati provocati danni non rilevabili o non rettificabili che ne compromettono permanentemente le caratteristiche di progetto.
In caso di dubbio sulla possibilità di ripristinare la navigabilità di parti prelevate da aeromobili incidentati è necessario fare riferimento alla struttura ENAC incaricata per la definizione degli interventi necessari.
L’impresa che effettua la riammissione in servizio della parte deve essere posta a conoscenza del fatto che la parte proviene da un aeromobile incidentato e di tutte le informazioni disponibili relative al tipo di incidente.
Ultimo aggiornamento: 05/01/2021