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  3. FAQ Aeronavigabilità iniziale

FAQ Aeronavigabilità iniziale

Si rendono di seguito disponibili le FAQ elaborate da ENAC

  • Di seguito si forniscono i chiarimenti in relazione alla domanda oggetto della FAQ 1. Posso presentare la domanda di rilascio del Certificato di Navigabilità per un aeromobile che è stato registrato in precedenza presso un’Amministrazione Pubblica dello Stato Italiano? Si, a condizione che: 1) l’aeromobile sia di tipo omologato da EASA e 2) la sua matricola di registrazione e/o numero di serie è inclusa nell’accordo tecnico, di norma denominata convenzione, siglato tra l’Amministrazione dello Stato e l’ENAC. Tale evidenza può essere richiesta all’Amministrazione di provenienza dell’aeromobile o all’ENAC. 2. Con quali amministrazioni dello Stato l’ENAC ha siglato convenzioni / accordi? Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 3. Quali requisiti deve soddisfare il richiedente? Il richiedente deve soddisfare i requisiti di eleggibilità di cui al 21.A.172 della Parte 21 Annessa al Regolamento (UE) 748/2012. 4. Quale modello devo utilizzare per presentare la domanda? Il modello da utilizzare è l’ENAC Form 21.A.174. Nel “blocco 2 – Altro” specificare l’Amministrazione Statale di provenienza dell’a/m e confermare che le marche di registrazione e/o il numero di serie sono incluse nell’accordo siglato dall’ENAC con l’Amministrazione in questione (es. Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). La domanda deve essere presentata via pec (protocollo@pec.enac.gov.it) alla Direzione Operazioni competente per territorio. 5. Presentazione della domanda – tipo di documentazione che l’organizzazione che effettua ’airworthiness review' deve essere in possesso:

    5.1 Fare riferimento a quanto previsto nel punto 21.A.174 del Regolamento (UE) 748/2012: Specificare il tipo di certificato che si intende ottenere; ed inoltre fornire quanto segue:

    A. una dichiarazione dell’autorità competente dell’Amministrazione dello Stato in cui l'aeromobile è, o era, registrato, che rifletta lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro al momento in cui ha lasciato il registro,

    B. la dichiarazione relativa alla massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile

    C. il manuale di volo, se richiesto dalla base di certificazione applicabile

    D. la documentazione storica per stabilire la configurazione e lo standard di manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni associate

    E. una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in base a una revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato Vb (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014,

    F. nel caso di aeroplani subsonici a getto con MTOM > 5700 kg ovvero di aeroplani a elica > 8618 kg, specificare la data di emissione del primo certificato di aeronavigabilità rilasciato al tipo di aeroplano, allo scopo di verificare l’applicabilità delle norme di cui al  volume III dell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, per quanto riguarda i dati relativi al valore metrico di CO2.

    Se non diversamente concordato tra il richiedente e ENAC, la dichiarazione di cui alla lettera A deve essere stata rilasciata non più di 60 giorni prima della presentazione dell'aeromobile all'ENAC.

    5.2 in deroga a quanto previsto al paragrafo 5.1 A è possibile presentare, in casi eccezionali, una domanda senza la dichiarazione che rifletta lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, a condizione che:

    a. ENAC abbia avuto evidenza che l’assenza della dichiarazione non è dovuta a questioni inerenti la sicurezza dell’aeromobile

    b. Un'impresa approvata in conformità con il privilegio specificato al punto CAMO.A.125(e) dell'allegato Vc (parte CAMO) o al punto CAO.A.095(c)(1) dell'allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) del regolamento (UE) n. 1321/2014, abbia elaborato un programma di valutazione che illustra in dettaglio le ispezioni necessarie per compensare le mancate attestazioni di aeronavigabilità da parte dell’autorità aeronautica dell’Amministrazione statale di provenienza. Il programma specificherà le attività che devono essere condotte per identificare lo stato dell’aeromobile con riferimento al tipo approvato da EASA, alle modifiche, riparazioni e manutenzioni. Inoltre il programma deve includere le ispezioni necessarie al fine di determinare eventuali superamenti (eccedenze) rispetto a quanto indicato nelle limitazioni previste nell’inviluppo di volo legate alle peculiarità di impiego dell’aeromobile e in base a quanto emerso dall’analisi delle registrazioni operative e di navigabilità continua. Il programma deve essere accettato dall’ENAC prima che la valutazione sia condotta.

    c. I risultati dell'ispezioni descritte nel programma di valutazione sono: - riassunti in un rapporto di valutazione, - considerati in modo appropriato durante la revisione dell'aeronavigabilità richiesta in conformità alla Parte M o alla Parte ML, - trasmessi all'ENAC insieme alla raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (ARC) in conformità all'Allegato I (Parte M) del regolamento.

    Su richiesta dell’ENAC, il richiedente deve consentire l’accesso e la copia di tutte le informazioni che sono state necessarie per generare il programma di valutazione e il rapporto. 6. L’attività di rilascio della raccomandazione o dell’ARC necessità di una specifica approvazione nel CAME/CAE? Si, in particolare il CAME/CAE deve contenere una procedura “Additional procedure for recommendation (part M) to  competent authority or the issuance of ARC (part ML) for the import of aircraft (third country/State aircraft)” che definisce le modalità attuative per il rilascio della raccomandazione o dell’ARC. 7. Esiste materiale interpretativo e di guida applicabile al caso del rilascio del Certificato di Aeronavigabilità ad un aeromobile proveniente da un’amministrazione statale nazionale non rientrante nell’applicabilità del Regolamento (UE) 2018/1139 (ad esempio per lo sviluppo delle procedure della CAMO o del programma di valutazione dell’aeronavigabilità)? Nelle more del processo di sviluppo normativo di sviluppo del task in questione da parte dell’EASA, si può fare riferimento a quanto applicabile riportato nella NPA 2016-08 emessa da EASA, tenendo conto delle sopraggiunte innovazioni del regolamento (UE) 1321/2014.

    09 Aprile 2025

  • Non esiste una definizione puntuale di aeromobile “nuovo”, di conseguenza occorre individuare il momento in cui l’aeromobile viene giuridicamente ad esistenza per poter individuare il momento dal quale l’aeromobile non può più essere considerato nuovo ma va considerato usato. Il momento in cui l’aeromobile viene ad esistenza è il momento in cui lo stesso è ammesso per la prima volta alla navigazione secondo il Codice della Navigazione, tale momento coincide con l’immatricolazione.
    • Art. 749 - Ammissione degli aeromobili alla navigazione.
      • [I]. Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
      • [II]. Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754. …
    • Art. 750 - Iscrizione ed identificazione degli aeromobili1
      • [I]. Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756. …
    • Art. 764 - Certificato di navigabilità1
      • [I]. L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.
      • [II]. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.
    Sulla base del combinato disposto degli articoli sopra riportati è da ritenersi che un aeromobile è da considerarsi nuovo fino a quando non viene immatricolato (con marche definitive) e abilitato alla navigazione per la prima volta1. In aggiunta l’a/m non deve essere stato utilizzato per operazioni private o commerciali al di fuori di quelle consentite al produttore nell’ambito dei test, collaudi di fabbricazione e prove di volo per il rilascio del primo Certificato di Navigabilità2.
    • 1 Ferma restando la possibilità di procedere a più immatricolazioni in caso di trasferimenti da un Registro Aeronautico Nazionale ad un altro, quello che rileva ai fini della presente indagine è la prima immatricolazione.
    • 2Voli previsti dal Regolamento UE 748/2012 Parte 21 Subpart P per gli scopi indicati dai seguenti articoli: 21.A.701(a)(4) Voli Prova di Produzione, 21.A.701(a)(7) Voli di consegna ed esportazione e 21.A.701(a)(8) Voli accettazione per l'Autorità.
    In ultimo occorre sottolineare che la definizione di aeromobile nuovo può dipendere dal contesto specifico in cui viene utilizzata e pertanto quanto sopra rappresentato può non essere appropriato in ambiti disciplinati da normative diverse da quella aeronautica (es. normativa fiscale, commerciale, finanziaria, ecc.).

    23 Dicembre 2024

Ultimo aggiornamento: 24/07/2023

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