Gli apparati di radiocomunicazione installati a bordo di un aeromobile devono essere omologati dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy o in via alternativa possedere i requisiti e le condizioni di cui alla determina del 11/04/2018 della Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico DGPGSR (oggi Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e sicurezza informatica – Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione DGTCSI-ISCTI)
Determina MISE AOO_COM n. 0026478.11-04-2018
Inoltre, ai fini dell’aeronavigabilità, gli apparati devono essere marcati secondo il pertinente EASA ETSO oppure uno standard tecnico equivalente rilasciato dall’autorità aeronautica di uno Stato con il quale l’Unione europea ha siglato un accordo bilaterale in materia di sicurezza aerea (Bilateral Aviation Safety Agreement), ad esempio FAA/USA, TCCA/Canada, ANAC/Brasile.
Tutti gli accordi bilaterali vigenti in materia di sicurezza aerea sono pubblicati nel sito dell’EASA nella sezione International Cooperation.
Per tali ragioni prima di procedere all’acquisto e all’installazione di un nuovo apparato radio è necessario verificare che l’equipaggiamento sia conforme ai requisiti sopra indicati. Nei casi dubbi contattare la Direzione Operazioni competente per territorio per avere chiarimenti circa l’eleggibilità degli apparati radio.
Ultimo aggiornamento: 05/07/2023