Per i prodotti esclusi (art. 2.3.d)) dall’applicabilità del Regolamento (UE) n. 2018/1139, ovvero i prodotti elencati nell’Allgeato I dello stesso Regolamento (ex Annesso II al Regolamento (CE) 216/2008), la relativa organizzazione di progettazione deve ottenere un riconoscimento di capacità dall’Autorità nazionale, l’ENAC, e conseguentemente secondo requisiti e procedure nazionali, come da Regolamento Tecnico.