L’art.58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, così come modificato dal Decreto legislativo 342/99, introduce una serie di semplificazioni in materia di cessione a banche di rapporti giuridici individuabili in blocco, a seguito di incorporazione, fusione o scissione.
Infatti il comma 3 dell’art. 58 stabilisce che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si forniscono di seguito le modalità operative riguardanti i beni ed i rapporti giuridici registrati sul Registro Aeronautico Nazionale.
Le seguenti disposizioni si applicano (art.58 del Decreto Legislativo 385/1993, comma 7) anche alle cessioni in favore di quei soggetti sui quali la Banca d’Italia esercita la vigilanza consolidata (art. 65) e degli intermediari finanziari iscritti nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia (art. 107):
- le Banche cessionarie non sono tenute ad alcuna annotazione sul RAN relativamente ai rapporti giuridici, oggetto della cessione, già iscritti a favore del cedente.
Dovranno comunque notificare all’Ufficio Registro Aeromobili l’avvenuta cessione attraverso una comunicazione che riporti i dati identificativi del cedente e del cessionario e l’elenco degli aeromobili interessati alla cessione, ed allegare la copia della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di cessione (art. 58 comma 2 del Decreto Legislativo 385/93).
Nessun diritto è dovuto all’ENAC per tale notifica e non devono essere eseguite le formalità normalmente previste dal Codice Civile per le trascrizioni.
Al momento del riscatto dell’aeromobile o della vendita a terzi, sarà necessario far inserire nell’atto di vendita la seguente clausola: “L’aeromobile oggetto del presente atto di vendita è stato acquistato in forza dell’atto di cessione in blocco dei contratti di leasing, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 385/93, modificato dall’art.12 del D.Lgs. n.342/99, stipulato in data …… e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ….. del ….., di cui si allega copia, intervenuto tra il cedente ……………, che risulta intestatario dell’aeromobile, e l’attuale venditore cessionario”. - Nel caso in cui, invece, il cessionario desideri, per maggiore tutela, procedere alla regolare trascrizione del nuovo soggetto intestatario dell’aeromobile, dovrà seguire la normale procedura prevista per le trascrizioni e provvedere al pagamento dei diritti dovuti in base al Regolamento per le tariffe ENAC.
Ultimo aggiornamento: 25/06/2018