Se si desidera lavorare come membro dell'equipaggio di cabina (CC) in operazioni commerciali sugli aeromobili registrati in uno Stato membro EASA, o in Stati terzi (rif. articoli 4.1(b) e (c) del Regolamento (CE) n.216/2008), è necessario essere qualificati e in possesso dell'Attestato di Equipaggio di Cabina (CCA) valido, in accordo ai requisiti tecnici e le procedure amministrative definite nel Regolamento (UE) n. 1178/2011.
Il CC è personale appropriatamente qualificato, diverso da quello di condotta o dai tecnici di volo, che svolge compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo a bordo degli aeromobili durante le operazioni commerciali. Il CCA sostituisce l'Attestato di Formazione in materia di Sicurezza (AFS), secondo quanto inizialmente stabilito nel Regolamento (CEE) 3922/91 (EU OPS).
L’AFS continua ad essere valido fino all'8 aprile 2017 nel rispetto delle condizioni identificate all’articolo 11a “Cabin crew qualifications and related attestations” del Regolamento (UE) n. 1178/2011. Entro la suddetta data, tutti gli AFS devono essere sostituiti con un CCA di cui al Regolamento (UE) n. 1178/2011. Per saperne di più
Per avere diritto a richiedere un CCA si deve avere:
- almeno 18 anni di età;
- completato con successo il corso di formazione iniziale teorico e pratico richiesto e l'esame associato;
- una certificazione medica conforme alla Parte MED (Medicina aeronautica)
Dopo aver soddisfatto i criteri di ammissibilità si può richiedere il rilascio un CCA sia:
- all'autorità competente dello Stato membro in cui si desidera esercitare i privilegi della CCA; o
- all'autorità competente di un altro Stato membro EASA.
La domanda di rilascio del CCA deve essere formulata secondo le procedure specificate nello Stato membro in cui essa è presentata. È necessario presentare le evidenze del possesso dei titoli al rilascio dell’attestato. Per esercitare i privilegi del CCA in uno Stato membro, è necessario anche rispettare sia i pertinenti requisiti operativi richiesti nell’"Air Operations Regulation" applicabile che quelli relativi all’idoneità medica previsti nella Parte MED (Medicina aeronautica) dell'"Aircrew Regulation" (Reg. (UE) n. 1178/2011 come revisionato).