Se si desidera lavorare come membro dell’equipaggio di cabina (CC) in operazioni commerciali sugli aeromobili registrati in uno Stato membro EASA, o in Stati terzi (rif. RE 2018/1139 Art. 2 par.1 (b) (i) (ii)) , è necessario essere qualificati ed essere in possesso dell’Attestato di Equipaggio di Cabina (CCA) valido, in accordo ai requisiti tecnici e le procedure amministrative definite nel Regolamento (UE) n. 1178/2011.

Il CC è personale appropriatamente qualificato, diverso da quello di condotta o dai tecnici di volo, che svolge compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo a bordo degli aeromobili durante le operazioni commerciali. Il CCA sostituisce l’Attestato di Formazione in materia di Sicurezza (AFS), secondo quanto inizialmente era stabilito nel Regolamento (CEE) 3922/91 (EU OPS).

Per avere diritto a richiedere un CCA è necessario avere:

  • almeno 18 anni di età;
  • completato con successo il corso di formazione iniziale teorico e pratico richiesto e l’esame associato;
  • una certificazione medica conforme alla Parte MED (Medicina aeronautica)

Dopo aver soddisfatto i criteri di ammissibilità si può richiedere il rilascio un CCA sia:

  • all’Autorità competente dello Stato membro in cui si desidera esercitare i privilegi del CCA; o
  • all’Autorità competente di un altro Stato membro EASA.

La domanda di rilascio del CCA deve essere formulata secondo le procedure specificate dallo Stato membro in cui essa è presentata. È necessario presentare le evidenze del possesso dei titoli al rilascio dell’attestato. Per esercitare i privilegi del CCA in uno Stato membro, è necessario anche rispettare sia i pertinenti requisiti operativi richiesti nel Regolamento europeo 965/2012 sia quelli relativi all’idoneità medica previsti nella Parte MED (Medicina aeronautica) del Regolamento europeo 1178/2011.