Estensione e Modifica del C.I.T.

A norma della Regolamento Tecnico ENAC applicabile ai C.I.T., quest’ultimo può essere esteso per aggiungere:

  1. una o più suddivisioni, classi e/o gruppi;
  2. una o più abilitazioni.

Inoltre è considerata modifica al C.I.T. la cancellazione di suddivisioni, classi, gruppi e/o abilitazioni (comunque resasi necessaria) e quindi, salvo se non sia disposta d’ufficio da ENAC (ad es. a seguito di provvedimento sanzionatorio), richiede l’inoltro di domanda da parte del titolare per il rilascio del nuovo C.I.T. modificato.

Prerequisiti

Estensione delle suddivisioni, classi e dei gruppi

Ai fini della estensione delle suddivisioni, classi e dei gruppi di certificazione si applicano i requisiti per il rilascio del C.I.T..

In particolare il richiedente deve:

  1. aver acquisito l’esperienza minima per ciascuna suddivisione, classe e gruppo per il quale è richiesta l’estensione, come previsto dalle condizioni di rilascio per l’applicabile suddivisione, classe e gruppo di certificazione;
  2. aver sostenuto con esito favorevole un esame effettuato dall’ENAC o da un impresa approvata secondo la Parte 147, secondo le procedure ed i programmi pertinenti. I livelli e le materie di conoscenza, da accertare con l’esame, sono stabiliti da ENAC in relazione alle specifiche classi e gruppi per i quali è richiesta la estensione.

Riconoscimento delle abilitazioni

Ai fini del riconoscimento delle abilitazioni da annotare sul C.I.T., il richiedente deve :

  1. possedere la conoscenza specifica degli aeromobili o delle parti d’aeromobile, acquisita, come stabilito dall’ENAC in funzione della loro complessità, tramite:
    1. un corso di addestramento riconosciuto dall’ENAC sul tipo di aeromobile, parte, componente oggetto dell’abilitazione; oppure
    2. un’esperienza pratica sul tipo di aeromobile, parte, componente oggetto dell’abilitazione, accettabile per l’ENAC;
      oppure
    3. entrambe le suddette condizioni;
  2. superare un esame effettuato dall’ENAC o da un impresa approvata secondo la Parte 147, secondo le procedure ed i programmi pertinenti. La conduzione di un “type examination” secondo gli standard di cui ai punti 4 e 5 dell’appendice III all’Allegato III (Parte 66)) da parte di ENAC, o di una impresa approvata in accordo all’Allegato IV (Parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 soddisfa quanto richiesto al presente punto.

Esperienza per riconoscimento delle abilitazioni

Il Regolamento Tecnico ENAC, come richiamato al precedente paragrafo, consente al richiedente il riconoscimento delle abilitazioni da annotare sul C.I.T. di dimostrare la conoscenza specifica degli aeromobili o delle parti d’aeromobile per il quale ha presentato domanda, tramite la dimostrazione dell’acquisizione di un’esperienza pratica sul tipo di aeromobile, parte, componente richiesto, che possa essere ritenuta accettabile da ENAC.

Tale esperienza pratica, in funzione della complessità del tipo di aeromobile, parte, componente richiesto in abilitazione, può essere presentata quale alternativa a, o in combinazione con, un corso di addestramento riconosciuto dall’ENAC sul tipo di aeromobile, parte, componente in questione (questo caso soprattutto nei riguardi degli aeromobili di tecnologia più semplice . Quanto sopra in particolare, nel caso di aeromobili dalle caratteristiche tecnologiche semplici, per i quali non sono generalmente disponibili corsi specifici sul tipo.

Modifica del C.I.T.

Eccetto il caso in cui la modifica del C.I.T. sia disposta d’ufficio da ENAC, il richiedente deve presentare domanda indicando per quale suddivisione, classe, gruppo e/o abilitazione sta richiedendo l’eliminazione (ad es. nel caso in cui venga meno l’interesse di mantenere determinati tipi di abilitazione).

Come fare la domanda?

La domanda di estensione/ modifica del C.I.T. per l’aggiunta o la rimozione di una o più suddivisione, classe, gruppo e/o abilitazione va inoltrata utilizzando l'apposito Mod. R.T. 3.

Che cosa devo includere nella domanda?

Alla domanda devono essere allegati:

  1.  il C.I.T.  di cui si richiede la modifica/estensione;
  2. nel caso di estensione, i documenti comprovanti il possesso di quanto riportato nella sezione per ciascuna suddivisione, classe gruppo e/o per i quali si richiede l’estensione, tra cui l’attestato del superamento dell’esame richiesto ai precedenti b. e 2. rispettivamente delle precedenti sezioni “Estensione delle suddivisioni, classi e dei gruppi” e “Riconoscimento delle abilitazioni” se effettuato presso impresa approvata secondo l’allegato IV (Parte 147) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato;
  3. ricevuta attestante il versamento all’ENAC dei diritti dovuti secondo il Regolamento delle tariffe.

In mancanza dell’attestato per il superamento dell’esame superato, nel presentare la domanda il richiedente conferma la disponibilità per l’effettuazione dell’esame  con ENAC richiesto dalla normativa.

Cosa accade successivamente?

Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*).

  1. Alla ricezione della Domanda, l'Ufficio Attività Aeronautiche dell'Enac competente identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.
  2. Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che tutte le informazioni e le documentazioni richieste siano state fornite nel Mod. R.T. 3. Egli si mette in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l’integrazione al fine di confermare l’ammissibilità della domanda.
  3. Il professionista incaricato, in caso di richiesta di estensione, effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate. Il dettaglio e la portata degli accertamenti sulla domanda e relativa documentazione a supporto sono determinati, nell’ambito delle previsioni regolamentari applicabili e delle prerogative del ruolo professionale di appartenenza, dal professionista incaricato in relazione alle specificità della domanda, alla qualità delle informazioni e delle evidenze sostanziali ricevute a supporto, alle risultanze che emergono nel corso delle verifiche preliminari e in corso nonché al proprio giudizio professionale. Questo potrà anche necessitare momenti di approfondimento con le organizzazioni che hanno provveduto al rilascio delle certificazioni / autorizzazioni / attestati / raccomandazioni inviati dal richiedente per chiarimenti sui contenuti di detti documenti e/o, per aspetti controversi, con la Struttura Regolazione della Direzione Generale ENAC o di EASA competente in materia, per alcuni aspetti interpretativi o per il rilascio/conferma di specifici crediti richiesti nella domanda.
  4. Il professionista incaricato concorda con il richiedente la data e luogo per l’effettuazione dell’esame richiesto dalla normativa, salvo che il superamento dello stesso presso un’impresa approvata secondo l’Allegato IV (Parte 147) al regolamento (UE) n.1321/2014 come revisionato, secondo le pertinenti procedure e i programmi approvati da ENAC nel manuale aziendale, non sia stato documentato con la presentazione in allegato alla domanda, del relativo attestato. I contenuti informativi delle evidenze fornite in allegato alla domanda possono essere utilizzate da Enac per definire livello e “argomenti” delle prove di esame.
  5. Se sono state riscontrate delle non conformità di tipo significativo durante le suddette verifiche, queste sono notificate per iscritto. Tutte le non conformità notificate devono essere da analizzate dal richiedente in tempi congrui coerentemente con le eventuali indicazioni ENAC. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall’ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate. Tutte le comunicazioni dell’ENAC relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato sul Mod. R.T. 3. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell’Enac.
  6. Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse in modo ritenuto soddisfacente, e nel caso di richiesta di modifica l’ispettore incaricato provvede, in accordo alle procedure interne, a proporre alla propria struttura l’emissione del C.I.T. modificato, provvedendo al ritiro del precedente (che dovrà quindi essere stato allegato in originale dal richiedente alla domanda di modifica del C.I.T.) e aggiornando il sistema informatico interno anche con la documentazione relativa alla pratica analizzata.
  7. Il richiedente una volta ricevuto il C.I.T. modificato provvede a firmarlo fornendone evidenza all'Ufficio Attività Aeronautiche che l’ha emessa. È da notare che il possesso del C.I.T. con le relative abilitazioni per tipo / gruppo /componente non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare del C.I.T. può esercitare i privilegi ad esso associati solo in conformità con quanto richiesto nella Regolamento Tecnico ENAC per l’esercizio degli stessi.

* La durata massima del processo di modifica del C.I.T. è fissata nel Regolamento ENAC su lndividuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall'ENAC. Quanto sopra salvo l’eventuale richiesta del richiedente di effettuare il richiesto esame oltre tale limite e l'eventuale presenza, nella domanda, di richieste di valutazione di documentazione a supporto alternativa necessaria per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio del C.I.T., nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti. La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata ovviamente anche nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive da parte del richiedente il rilascio del C.I.T..

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