Aggiunta della Categoria C

La Licenza di Manutentore Aeronautica in categoria C, applicabile a velivoli ed elicotteri (rif. 66.A.3(g) può essere ottenuta:

  1. In sede di modifica, attraverso la dimostrazione del possesso di una adeguata esperienza nell'esercizio di appropriati privilegi di CS o agendo come Support Staff (SS), o un’appropriata combinazione di tali esperienze (rif. 66.A.30(a)3.(i), (a)3.(ii) (a)3.(iv)(a) e (a)4.(i));
     
  2. in sede di rilascio, mediante il possesso dello specifico diploma in una disciplina tecnica, rilasciato da un'università o da un'altra istituzione scolastica di istruzione superiore riconosciuta da ENAC, ai sensi del 66.A.25(d)(2)(e), dimostrando il possesso di appropriata esperienza (rif. 66.A.30(a)3.(iii), (a)3.(iv)(b) e (a)4.(ii)).

 

Prerequisiti

  1. Il richiedente deve possedere un LMA in almeno una delle Categorie B1, B2, B2L, B3 o L con abilitazioni (riferite alla categoria B1, B2 o L5 per aeromobili a motore complessi, ovvero B1, B2, B2L, B3 o L per aeromobili a motore non complessi) e deve stare esercitando gli associati privilegi della LMA in tale categoria come CS, ovvero agendo come SS (in accordo al punto 145.A.35 della Parte 145), ovvero una combinazione di entrambe, da 3 o più anni, in funzione della tipologia di aeromobile per la quale si richiede l’aggiunta della Categoria C (va dimostrata dal richiedente, in ogni caso, un’esperienza di almeno 6 o 12 mesi come SS in manutenzione di base, in funzione della tipologia di aeromobile per la quale si richiede l’aggiunta della Categoria C);
     
  2. Nel caso di estensione della Categoria C da aeromobili a motore non complessi ad aeromobili complessi, l’esercizio dei privilegi copre un periodo di almeno 2 anni, di cui al punto 1, relativamente a alla sola tipologia di aeromobili a motore complessi (di cui almeno 6 mesi come SS in manutenzione di base);
     
  3. Nel caso di rilascio della LMA, mediante il possesso dello specifico diploma in una disciplina tecnica, rilasciato da un'università o da un'altra istituzione scolastica di istruzione superiore riconosciuta da ENAC, ai sensi del 66.A.25(d)(2)(e), il richiedente deve avere ottenuto l’attestato di riconoscimento del credito rilasciato ai sensi del Capitolo E della Sezione B della Parte 66.
    Inoltre il richiedente deve essere impiegato in un ambiente di manutenzione da almeno 3 anni con esperienza lavorativa su una selezione rappresentativa di task collegati direttamente alla manutenzione di aeromobili della tipologia per cui si richiede la Categoria C (di cui almeno 6 mesi in manutenzione di base).
    Nel caso di estensione della Categoria C da aeromobili a motore non complessi ad aeromobili complessi, l’esperienza lavorativa in ambiente di manutenzione copre un periodo di almeno 2 anni, relativamente a task eseguiti per la sola tipologia di aeromobili a motore complessi (di cui almeno 3 mesi in manutenzione di base).
     

Nel caso in cui il possessore di una LMA limitata, ottenuta per conversione da un Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) in accordo alla circolare NAV-68 (eccetto quelle ottenute applicando le previsioni del paragrafo 66.A.70(d)), intenda ottenere l'aggiunta della categoria C, questa potrà essere rilasciata da ENAC senza necessità di richiedere di rimuovere le limitazioni presenti sulla licenza, ad eccezione del caso dell'eventuale presenza dell'AF29. Le limitazioni comuni o specifiche presenti sulla licenza non restringono, in questa fase, in nessun caso i privilegi di riammissione in servizio per la categoria C che si andrebbe a rilasciare. Ovviamente, si deve tener presente che qualsiasi ulteriore modifica alla licenza (di qualsiasi categoria) per l'inserimento di una nuova abilitazione può essere accordata da ENAC solo se sulla LMA non ci sono limitazioni ritenute incompatibili con la nuova abilitazione che andranno quindi preventivamente rimosse in accordo alle pertinenti procedure stabilite dall'ENAC.

Per le LMA ottenute per conversione secondo le previsioni del 66.A.70(d), occorre rimuovere tutte le limitazioni presenti sulla licenza, prima di procedere con l'estensione.

Come fare la domanda?

La domanda di modifica della licenza per l'aggiunta della Categoria C va inoltrata utilizzando l'apposito Mod.19 AESA secondo le modalità descritte nell'analoga sezione della pagina del sito dedicata al processo di Rilascio della LMA.

Che cosa devo includere nella domanda?

Nelle istruzioni di compilazione allegate al modulo EASA Form 19 è indicata la documentazione che tipicamente deve essere inviata dal richiedente contestualmente alla domanda.

Per la dimostrazione del requisito di esperienza di cui ai paragrafi 66.A.30(a)3, (a)4 e (a)5, si raccomanda di utilizzare un Maintenance Experience Record Log (MERL) nel quale indicare la rilevante esperienza di manutenzione in cui si sono  esercitati i privilegi di CS e/o di SS, ovvero l’esperienza su task direttamente collegati alla manutenzione di aeromobili, riassunti nella Tabella Esperienza Basica LMA Cat. C in funzione della tipologia di aeromobile per la quale si richiede l'aggiunta della Categoria.

In aggiunta, ad esclusione del rilascio della LMA mediante il possesso dello specifico diploma in una disciplina tecnica, il richiedente deve fornire le Certification Authorisation rilasciate da una impresa approvata secondo 145 e relative ad uno dei tipi di aeromobile elencati nella LMA, a copertura dei pertinenti periodi complessivi di esperienza.

Per la valutazione dell’esperienza pratica da inserire nel MERL valgono le indicazioni fornite nella pagina "Esperienza Basica per l'ottenimento della LMA (AML) - Criteri di valutazione".

Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*):

  1. Alla ricezione della Domanda, l'Ufficio Attività Aeronautiche identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.
  2. Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che tutte le informazioni e le documentazioni richieste nell'EASA Form 19 siano state fornite. Egli si metterà in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l'integrazione al fine di confermare l'ammissibilità della domanda.
  3. Il professionista incaricato effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate. Il dettaglio e l'estensione degli accertamenti sulla domanda e relativa documentazione a supporto sono determinati, nell'ambito delle previsioni regolamentari applicabili e delle prerogative del ruolo professionale di appartenenza, dal professionista incaricato in relazione alle specificità della domanda, alla qualità delle informazioni e delle evidenze sostanziali ricevute a supporto, alle risultanze che emergono nel corso delle verifiche preliminari e in corso nonché al proprio giudizio professionale. Questo potrà anche necessitare momenti di approfondimento con le organizzazioni che hanno provveduto al rilascio delle certificazioni / autorizzazioni / attestati / raccomandazioni inviati dal richiedente per chiarimenti sui contenuti di detti documenti e/o, per aspetti controversi, con la Struttura della Direzione Generale ENAC o di EASA competente in materia, per alcuni aspetti interpretativi o per il rilascio/conferma di specifici crediti richiesti nella domanda.
  4. Se sono state riscontrate delle non conformità di tipo significativo durante le suddette verifiche, queste sono notificate per iscritto. Tutte le non conformità notificate devono essere da analizzate dal richiedente in tempi congrui coerentemente con le eventuali indicazioni ENAC. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall'ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate. Tutte le comunicazioni dell'Enac relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato sul Form 19. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Enac.
  5. Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse in modo ritenuto soddisfacente, l'ispettore incaricato provvede in accordo alle procedure interne a proporre alla propria struttura l'emissione della LMA modificata, provvedendo al ritiro della precedente LMA che dovrà quindi essere stata allegata in originale dal richiedente alla domanda di modifica della LMA.
  6. Il richiedente una volta ricevuta la LMA provvede a firmarla fornendone evidenza all'Ufficio Attività Aeronautiche che l'ha emessa. È da notare che il possesso della LMA non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare della LMA può esercitare i privilegi ad essa associati solo in conformità con quanto riportato in 66.A.20 tenendo conto di quanto riportato nelle relative AMC.

* La durata massima del processo di rilascio della LMA è fissata nel Regolamento ENAC su "lndividuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile". Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall'ENAC. Quanto sopra salvo l'eventuale presenza, nella domanda, di richieste per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA, nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive o di ulteriori azioni da parte di ENAC per eventuali richieste aggiuntive per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA.

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