Indice
Le LMA rilasciate in Categoria A non comprendono abilitazioni; pertanto l’inserimento di nuove abilitazioni può essere richiesto solo dai detentori di LMA in categoria B1, B2, B3, C o L.
I tipi di aeromobile (che sono riportati nel campo “abilitazioni” della licenza) o le abilitazioni di gruppo vengono trascritti sulla LMA quando il detentore della licenza dimostra di avere effettuato l’addestramento teorico e pratico previsto dalla 66.A.45 e dall’appendice III alla Parte 66, superando i relativi esami teorico/pratici. Per l’inserimento di un’abilitazione in Categoria C non è necessario effettuare la prova pratica.
Inserimento di una o più abilitazioni
La procedura per ottenere l’inserimento di una nuova abilitazione sulla LMA differisce a seconda che si tratti di un aeromobile classificato secondo il gruppo 1, 2, 3 o 4.
Per conoscere in quale gruppo ricade l’aeromobile oggetto della domanda, occorre fare riferimento alla più recente AMC alla Parte 66 pubblicata sul sito dell’EASA ed in particolare all’Appendice I “Aircraft Type Ratings for Part 66 Aircraft Maintenance Licence” alle AMC alla Parte 66.
La richiesta di inserimento delle abilitazioni può essere fatta anche contestualmente alla richiesta di rilascio della LMA.
Prerequisiti
Per ottenere l’inserimento di una nuova abilitazione sulla LMA rilasciata da ENAC occorre:
- Se la richiesta non è fatta contestualmente al rilascio della LMA, possedere una LMA Parte 66 in categoria B, C o L e aver soddisfatto tutti i requisiti applicabili di cui al paragrafo 66.A.45 dell’allegato III(parte 66 del Regolamento (UE) n. 1321/2014;
- aver effettuato e superato, ovvero acquisito, quanto sintetizzato nella GM 66.A.45 in relazione al tipo di categoria e di aeromobile richiesto in domanda. Per gli aeromobili del Gruppo 1 è possibile rilasciare solo abilitazioni per tipo di aeromobile, ma non sono previste abilitazioni per gruppo. Per gli aeromobili dei gruppi 2 e 3 è possibile, nel rispetto degli applicabili requisiti, riconoscere abilitazioni per singolo tipo di aeromobile o per gruppo (Categorie B1, B2, B2L e C). Per il gruppo 4, è possibile riconoscere solo abilitazione per l’intero gruppo (full group rating). Per le categorie B3 e L i rating sono quelli riportati rispettivamente al terzo dash-point, e nell’elenco al quarto dash-point, del punto (a) del paragrafo 66.A.45. Nel documento “Esemplificazioni” sono forniti in relazione alle casistiche principali alcune ulteriori informazioni utili a tal riguardo;
- Per le LMA limitate ottenute per conversione in accordo alla circolare NAV-68, aver preventivamente rimosso dalla LMA tutte le eventuali limitazioni che sono incompatibili e che potrebbero ridurre l’ambito dei privilegi per l’abilitazione richiesta. Possono pertanto rimanere sulla licenza, dopo l’estensione, esclusivamente limitazioni che non riguardano in alcun modo la nuova abilitazione oggetto dell’estensione. La limitazione AF29 deve essere rimossa prima del rilascio di una nuova abilitazione.
Come fare la domanda?
La domanda di modifica della licenza per l’aggiunta di una abilitazione va inoltrata utilizzando l’apposito Mod.19 AESA secondo le modalità descritte nell’analoga sezione della pagina del sito dedicata al processo di Rilascio della LMA.
Che cosa devo includere nella domanda?
All’EASA Form 19, deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia conforme dei Certificati (Certificate of Recognition) rilasciati da imprese approvate secondo la Parte 147, o Attestati relativi ai corsi teorici e/o pratici superati approvati da ENAC a imprese di manutenzione Parte 145 approvate da ENAC secondo quanto previsto dall’Appendice III della Parte 66.
NOTA : I corsi di addestramento sul tipo, e quando applicabile il corso OJT sul medesimo tipo di cui al successivo punto, attestati dai relativi Certificati allegati, devono essere stati seguiti, e i relativi esami superati, nei 3 anni precedenti la data della domanda di rilascio / modifica della licenza di manutenzione aeronautica. ;
- nel caso della prima abilitazione di tipo in ogni categoria/sottocategoria (esclusa la categoria C), copia conforme dell’evidenza del superamento dell’On the Job Training (66.A.45(c)). L’OJT di cui si presenta l’attestato deve essere relativo ad un OJT che è stato preventivamente approvato da ENAC alla impresa di manutenzione presso il quale lo stesso è stato frequentato e superato. A tale scopo può essere utilizzato il Modulo “Modulo OJT-50” disponibile nel sito internet dell’Ente o documento equivalente approvato dall’ENAC alla ditta di manutenzione proponente l’OJT.
- per gli aeromobili del gruppo 2 e 3, in luogo dei Certificate of Recognition e dell’OJT 50, per quanto applicabile, modulo RETS Esami di Tipo e/o modulo RETS 50 (Registrazione Esperienza Tipi Semplici), con le registrazioni relative all’esperienza maturata dal candidato per ogni aeromobile richiesto per l’ottenimento dell’abilitazione in accordo al 66.A.45. L’esperienza documentata nel modulo RETS-50 non può essere anteriore ai 3 anni rispetto alla data di presentazione della domanda.
- attestazione del pagamento dei diritti ENAC in accordo al Regolamento per le tariffe ENAC;
- se applicabile, Licenza LMA posseduta in categoria B [X], C e L da estendere;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. ENAC si riserva di verificare a campionatura che la documentazione presentata in copia dal richiedente sia conforme all’originale.
Cosa accade successivamente?
Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*):
- Alla ricezione della Domanda, l’Ufficio Attività Aeronautiche identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.
- Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che siano state fornite tutte le informazioni e le documentazioni richieste nell’EASA Form 19 e nei moduli RETS-50 e modulo RETS Esami di tipo. Egli si mette in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l’integrazione al fine di confermare l’ammissibilità della domanda.
- Il professionista incaricato effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate. Il dettaglio e l’estensione degli accertamenti sulla domanda e relativa documentazione a supporto sono determinati, nell’ambito delle previsioni regolamentari applicabili e delle prerogative del ruolo professionale di appartenenza, dal professionista incaricato in relazione alle specificità della domanda, alla qualità delle informazioni e delle evidenze sostanziali ricevute a supporto, alle risultanze che emergono nel corso delle verifiche preliminari e in corso nonché al proprio giudizio professionale. Questo potrà anche necessitare momenti di approfondimento con le organizzazioni che hanno provveduto al rilascio delle certificazioni / autorizzazioni / attestati / raccomandazioni inviati dal richiedente per chiarimenti sui contenuti di detti documenti e/o, per aspetti controversi, con la Struttura della Direzione Generale ENAC o di EASA competente in materia, per alcuni aspetti interpretativi o per il rilascio/conferma di specifici crediti richiesti nella domanda. Tutte le comunicazioni dell’Enac relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato sul Form 19. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell’Enac.
- Nel caso che la domanda contenga il modulo RETS Esami di tipo per richiedere di essere ammesso a sostenere presso l’ENAC gli esami di tipo, l’ispettore ENAC incaricato avvia, in tempi brevi, i relativi processi interni al fine di dare seguito alle richieste in prima persona o coinvolgendo altro ispettore ENAC.
- Se l’esito dell’esame di tipo non è positivo, questo è notificato per iscritto all’indirizzo indicato dal richiedente. Una successiva richiesta per essere ammesso a sostenere presso l’ENAC l’esami di tipo non può essere presentata prima che sia trascorso il periodo indicato da ENAC nella notifica dell’esito (e comunque non meno di 90 giorni dalla data del precedente esame).
- Tutte le non conformità notificate devono essere da analizzate dal richiedente in tempi congrui coerentemente con le eventuali indicazioni ENAC. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall’ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate.
- Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse o l’esame superato in modo ritenuto soddisfacente, l’ispettore incaricato provvede, in accordo alle procedure interne, a proporre alla propria struttura l’emissione della LMA modificata, provvedendo al ritiro della precedente LMA.
- Il richiedente una volta ricevuta la LMA provvede a firmarla fornendone evidenza all’Ufficio Attività Aeronautiche che l’ha emessa. È da notare che il possesso della LMA non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare della LMA può esercitare i privilegi ad essa associati solo in conformità con quanto riportato in 66.A.20 tenendo conto di quanto riportato nelle relative AMC.
* La durata massima del processo di modifica della LMA è fissata nel Regolamento ENAC su “lndividuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall’ENAC. Quanto sopra salvo l’eventuale presenza, nella domanda, di richieste per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA, nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive o di ulteriori azioni da parte di ENAC per eventuali richieste aggiuntive per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA.
Ultimo aggiornamento: 01/03/2024