Esami

Premessa

La Parte 66 stabilisce che, per il rilascio o la modifica della LMA, il richiedente dimostri di possedere il richiesto livello di conoscenza su alcune materie basiche (definiti “moduli”) attraverso il superamento di specifiche prove di esame scritte da effettuarsi in accordo ad uno standard prestabilito, dettagliatamente descritto nell’appendice II o, come applicabile (LMA Categoria L) nell’Appendice VIII, della Parte 66. I contenuti cognitivi richiesti per le singole materie basiche, che si differenziano in funzione della categoria o sottocategoria della licenza, sono dettagliatamente descritti nell’appendice I o, come applicabile (LMA Categoria L) nell’Appendice VII, della Parte 66.

Tali esami possono essere effettuati presso imprese di addestramento approvate secondo la Parte 147, presso l’ENAC, ovvero, quando applicabile (esami per LMA Categoria L), presso altre imprese come concordato da ENAC (rif. GM 66.A.25(b) Basic knowledge requirements), oppure presso le Autorità Competenti di altri Stati Membri EASA a condizione che tali autorità abbiamo con ENAC accordi ai fini del loro riconoscimento (66.B.405(b)), e se detta autorità rilascia una dichiarazione di rispondenza all’appendice I della Parte 66.

Esami basici condotti da ENAC

Il sistema predisposto da ENAC per la conduzione degli esami sulla conoscenza basica per il rilascio della LMA è rispondente a quanto richiesto dal Capitolo C della Sezione B della Parte 66, dall’Appendice I – “Basic Knowledge Requirements” (except for category L licence) e dall’Appendice II – “Basic Examination Standard”  (except for category L licence)”, ovvero dall’Appendice VII – “Basic Knowledge Requirements for category L aircraft maintenance licence)” e dall’Appendice VIII – “Basic Examination Standard for category L aircraft maintenance licence”alla Parte 66, tenendo conto delle relative AMC.

Gli esami basici consistono nell’effettuazione di alcune prove scritte utili ad accertare il livello di conoscenza acquisita/posseduta dal richiedente sulle succitate materie basiche (“moduli”), secondo modalità e con livelli di difficoltà delle domande di accertamento che si differenziano in base alla categoria o sottocategoria della licenza, e al tipo di modulo come specificato dalle appendici I e II, ovvero Appendici VII e VIII alla Parte 66. Non sono previsti esami orali.

Le succitate Apendici alla Parte 66 unitamente al Capitolo C della Sezione B della Parte 66, con le relative AMC, forniscono tutti i dettagli per la definizione dei contenuti, delle tempistiche e delle modalità per la gestione e conduzione degli esami, delle modalità per la valutazione degli elaborati, per la formulazione dei risultati, e, infine, i dettagli sugli obblighi dei candidati e sui tempi e modi per l’eventuale ripetizione delle prove non superate. Di seguito sono descritti gli aspetti principali di tali elementi del processo, ricordando che è necessario comunque fare riferimento alla succitata regolamentazione per maggiori informazioni.

Per ogni modulo di conoscenza basica deve essere superato un questionario costituito da un certo numero di domande a risposta multipla, e per alcuni moduli dell’Appendice I (M7A e 7B Pratiche di Manutenzione, M9A e 9B Human Factors e M10 Normativa Aeronautica) devono essere superate anche delle domande a risposta aperta (essay questions), secondo quanto indicato nell’appendice II alla Parte 66.

Gli esami fatti con questionari a risposta multipla vengono superati se il candidato risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande proposte, nel tempo medio nominale di 75 secondi per domanda.

La formulazione delle domande a risposta multipla prevede tre risposte, di cui una sola è corretta. La correzione delle domande viene fatta con il criterio secondo il quale le risposte errate non danno seguito a penalizzazione. Non è ammessa la possibilità di suddividere i questionari di un modulo in più questionari.

Nel caso delle domande a risposta aperta la durata dell’esame è di 20 minuti a domanda e e il punteggio minimo richiesto è pari ad almeno il 75%. Nel caso dei moduli composti sia da questionari che da domande a risposta aperta, le due tipologie di esame costituiscono prove distinte e vanno superate entrambe con il punteggio minimo del 75%. In caso mancato superamento da parte del candidato di una delle summenzionate prove, lo stesso potrà sostenere nuovamente l’esame scritto limitatamente alla prova non superata.

Qualora un esame effettuato presso l’ENAC o presso un’altra Competent Authority dell’EASA non venga superato, esso non potrà essere ripetuto prima che siano trascorsi 90 giorni, salvo quanto riportato al punto 1.11 della Appendice II alla Parte 66. Il numero massimo di tentativi consecutivi è pari a 3 (tre) e l’intervallo tra due insieme di tre tentativi è pari ad almeno 1 anno, con l’obbligo per il candidato di segnalare, alla impresa Parte 147 o all’autorità presso cui richiede di sostenere l’esame, il numero, le date e presso quale impresa i tentativi sono stati effettuati. È responsabilità dell’impresa o dell’autorità controllare che il numero dei tentativi rispetti i limiti normative applicabili (rif. punto 1.13 della Appendice II).

Modalità di conduzione esami

Per ogni sessione di esame, ENAC costituisce una commissione dedicata. La commissione d’esame è composta, di norma, da almeno tre membri, di cui uno ricopre l’incarico di presidente, e da un segretario, scelto tra il personale amministrativo ENAC. I membri di commissione sono scelti, compatibilmente con le esigenze di servizio, tra il personale professionista appropriatamente qualificato.

Le sessioni di esame sono effettuate presso una sede Enac.