Trasferimento delle LMA tra Stati Membri

Generalità

ENAC è, in qualità di autorità designata dallo Stato Italiano a tal fine, l'autorità competente [rif. 66.1(a)(1)] per le LMA per le quali riceve o ha ricevuto la domanda di rilascio.

In aggiunta, ENAC può diventarlo per le LMA rilasciate, allo stesso titolare, dall’autorità aeronautica di altro Stato Membro EASA, sulla base dei termini e delle condizioni identificati in uno specifico accordo firmato con l’autorità aeronautica competente di detto Stato [rif. 66.1(a)(2) e AMC 66.1(a)]. Per tale accordo, di natura amministrativa, la normativa non richiede forme specifiche e quindi può essere raggiunto tramite un semplice scambio di corrispondenza tra le autorità (lettere e/o email) a tal fine.

Una volta raggiunto l’accordo e riconosciuta la sussistenza dei presupposti al trasferimento, l’autorità che ha originariamente rilasciato la LMA, trasferisce all’autorità dell’altro Stato Membro le registrazioni da essa conservate, per tale LMA, ai sensi del paragrafo 66.B.20, secondo le modalità concordate. Una volta acquisite e verificate le registrazioni, l’altro Stato Membro rilascerà la nuova LMA.

La LMA trasferita è revocata dalla competente autorità una volta ricevuto conferma del rilascio della nuova LMA.

Ad oggi ENAC ha raggiunto l’accordo ai sensi del paragrafo 66.1(a)(2) con le autorità competente dei seguenti Stati Membri EASA:

A.    Austria (Austro Control);
B.    Malta (Transport Malta)(nota-1);
C.    Svizzera (UFAC);
D.    Regno Unito (CAA UK).

La possibilità di richiedere ad ENAC il trasferimento da e per altri Stati Membri non inclusi nel precedente elenco, è subordinata al preventivo raggiungimento dell’accordo di cui al 66.1(a)(2) tra ENAC e l’autorità controparte nel processo.

Salvo se non diversamente stabilito nell’accordo stesso, tali accordi contemplano la possibilità di attuare tale trasferimento solo per quelle LMA:

  1. che non contengono limitazioni derivanti dal processo di conversione da pre-esistente qualificazione nazionale, in accordo alle previsioni del Capitolo D dell’Allegato III (Parte 66) Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato (nota-1); e
  2. per le quali non sono in corso procedimenti, o siano stati adottati provvedimenti, sanzionatori in accordo alle previsioni 66.B.500 del medesimo regolamento; e
  3.  per le quali il richiedente dimostri, alle autorità coinvolte, di essere nelle condizioni descritte nel secondo capoverso della AMC 66.1(a) (ad esempio, ma non solo, l’essere dipendente di un’impresa di manutenzione approvata dall’autorità competente presso cui si richiede di trasferire la propria LMA e quindi prevedibilmente orientato a sviluppare l’intera propria carriera in ambito manutentivo in quell’impresa) (nota-2).

NOTA-1: Nell’accordo ai sensi del 66.1(a)(2) per il trasferimento delle LMA Parte 66 sottoscritto con ENAC, l’Autorità Maltese competente per le LMA Parte 66 (Transport Malta – TM) ha confermato di accettare anche il trasferimento delle LMA Parte 66 rilasciate da ENAC in cui siano presenti limitazioni derivanti dal processo di conversione da pre-esistente qualificazione nazionale, in accordo alle previsioni del Capitolo D dell’Allegato III (Parte 66) Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato, a patto che, per ciascuna limitazione presente nella LMA, siano univocamente notificati da ENAC, all’atto del trasferimento, gli esami sui moduli di cui all’appendice I alla Parte 66, o parti di essi, che devono essere superati dal titolare della LMA per poter avere titolo alla rimozione della limitazione in accordo al Conversion Report stabilito da ENAC ai sensi del paragrafo 66.B.300. 

NOTA-2: Per dimostrare di essere nelle condizioni descritte nel secondo capoverso della AMC 66.1(a), le seguenti circostanze sono considerate presupposto accettabile per l’avvio del processo di trasferimento, fermo restando la dimostrazione di rispondenza a tutte le altre condizioni:

  1. la LMA di cui si intende richiedere il trasferimento sia stata ottenuta per trasferimento ai sensi del 66.1(a)(2) di una LMA originariamente rilasciata da ENAC; o
  2. essere dipendente di un’impresa di manutenzione approvata da ENAC e quindi prevedibilmente orientato a sviluppare l’intera propria carriera in ambito manutentivo in quell’impresa; o
  3. poter documentare che la richiesta di trasferimento della LMA in questione, è associabile ad un interesse a supporto delle attività dell’industria aeronautica Italiana.

Le possibilità di trasferimento LMA sono due:

  1. Trasferimento LMA da ENAC ad altro Stato Membro EASA;
  2. Trasferimento LMA da altro Stato Membro EASA ad ENAC. 
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