Generalità

ENAC è, in qualità di autorità designata dallo Stato Italiano a tal fine, l’autorità competente [rif. 66.1(a)(1)] per le LMA per le quali riceve o ha ricevuto la domanda di rilascio.

In aggiunta, ENAC può diventarlo per le LMA rilasciate, allo stesso titolare, dall’autorità aeronautica di altro Stato Membro EASA, sulla base dei termini e delle condizioni identificati in uno specifico accordo firmato con l’autorità aeronautica competente di detto Stato [rif. 66.1(a)(2) e AMC 66.1(a)]. Per tale accordo, di natura amministrativa, la normativa non richiede forme specifiche e quindi può essere raggiunto tramite un semplice scambio di corrispondenza tra le autorità (lettere e/o email) a tal fine.

Una volta raggiunto l’accordo e riconosciuta la sussistenza dei presupposti al trasferimento, l’autorità che ha originariamente rilasciato la LMA, trasferisce all’autorità dell’altro Stato Membro le registrazioni da essa conservate, per tale LMA, ai sensi del paragrafo 66.B.20, secondo le modalità concordate. Una volta acquisite e verificate le registrazioni, l’altro Stato Membro rilascerà la nuova LMA.

La LMA trasferita è revocata dalla competente autorità una volta ricevuto conferma del rilascio della nuova LMA.

Ad oggi ENAC ha raggiunto l’accordo ai sensi del paragrafo 66.1(a)(2) con le autorità competente dei seguenti Stati Membri EASA:

A.    Austria (Austro Control);
B.    Malta (Transport Malta)(nota-1);
C.    Svizzera (UFAC);
D.    Regno Unito (CAA UK).

La possibilità di richiedere ad ENAC il trasferimento da e per altri Stati Membri non inclusi nel precedente elenco, è subordinata al preventivo raggiungimento dell’accordo di cui al 66.1(a)(2) tra ENAC e l’autorità controparte nel processo.

Salvo se non diversamente stabilito nell’accordo stesso, tali accordi contemplano la possibilità di attuare tale trasferimento solo per quelle LMA:

  1. che non contengono limitazioni derivanti dal processo di conversione da pre-esistente qualificazione nazionale, in accordo alle previsioni del Capitolo D dell’Allegato III (Parte 66) Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato (nota-1); e
  2. per le quali non sono in corso procedimenti, o siano stati adottati provvedimenti, sanzionatori in accordo alle previsioni 66.B.500 del medesimo regolamento; e
  3.  per le quali il richiedente dimostri, alle autorità coinvolte, di essere nelle condizioni descritte nel secondo capoverso della AMC 66.1(a) (ad esempio, ma non solo, l’essere dipendente di un’impresa di manutenzione approvata dall’autorità competente presso cui si richiede di trasferire la propria LMA e quindi prevedibilmente orientato a sviluppare l’intera propria carriera in ambito manutentivo in quell’impresa) (nota-2).