Generalità

ENAC è, in qualità di autorità designata dallo Stato Italiano a tal fine, l’autorità competente [rif. 66.1(a)(1)] per le LMA per le quali riceve o ha ricevuto la domanda di rilascio.

In aggiunta, ENAC può diventarlo per le LMA rilasciate, allo stesso titolare, dall’autorità aeronautica di altro Stato Membro EASA, sulla base dei termini e delle condizioni identificati in uno specifico accordo firmato con l’autorità aeronautica competente di detto Stato [rif. 66.1(a)2 e AMC 66.1(a)]. Per tale accordo, di natura amministrativa, la normativa non richiede forme specifiche e quindi può essere raggiunto tramite un semplice scambio di corrispondenza tra le autorità (lettere e/o email) a tal fine.

Una volta raggiunto l’accordo e riconosciuta la sussistenza dei presupposti al trasferimento, l’autorità che ha originariamente rilasciato la LMA, trasferisce all’autorità dell’altro Stato Membro le registrazioni da essa conservate, per tale LMA, ai sensi del paragrafo 66.B.20, secondo le modalità concordate. Una volta acquisite e verificate le registrazioni, l’altro Stato Membro rilascerà la nuova LMA.

La LMA trasferita è revocata dalla competente autorità una volta ricevuto conferma del rilascio della nuova LMA.

Ad oggi ENAC ha raggiunto l’accordo ai sensi del paragrafo 66.1(a)2 con le autorità competente dei seguenti Stati Membri EASA (nota 3):

  1. Austria (Austro Control);
  2. Malta (Transport Malta)(nota-1);
  3. Svizzera (UFAC);
  4. Irlanda (IAA);
  5. Olanda (KIWA/ILENT);
  6. Romania (CAA Ro)
  7. Grecia (HCAA)

Per necessità di trasferimenti da e per altre Autorità di Stato Membro EASA contattare preventivamente la Direzione Navigabilità e Operazioni all’indirizzo email navigabilitacontinua.operazioni@enac.gov.it, per ottenere chiarimenti su modalità e tempistiche previste per la finalizzazione del relativo accordo.